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Illegittima l’espulsione del cittadino straniero a cui venga impedito dalla Questura di formalizzare una domanda reiterata di protezione internazionale

Giudice di Pace di Napoli, ordinanza del 14 giugno 2018

Si ringrazia l’Avv. Francesco Priore per la segnalazione e il commento.

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Illegittima l’espulsione del cittadino straniero a cui venga impedito di formalizzare una domanda reiterata di protezione internazionale, sulla scorta di una valutazione preventiva di strumentalità da parte della Questura, che può unicamente trasmettere gli atti alla Commissione competente.

Un cittadino maliano, al quale era stata rigettata una prima domanda di protezione internazionale (nel 2015), dopo un primo ricorso giurisdizionale rigettato ed un secondo rigetto in sede di appello ( giugno 2016 ), si rivolge alla Questura di Napoli per formalizzare una seconda domanda di protezione, considerati, anche, gli eventi nelle more verificatisi nel Paese di origine ed il sostanziale peggioramento della situazione ivi esistente.

In ossequio al discutibile sistema di “prenotazione on line” dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale presso la Questura di Napoli (tramite un link dedicato ESCLUSIVAMENTE a tale operazione), il “richiedente” riesce ad ottenere un appuntamento per il 23 aprile 2018.

Una volta all’interno degli Uffici, la Questura di Napoli, non gli consente alcuna formalizzazione della nuova domanda di protezione (per la quale, tra l’altro, per il tramite del difensore, alcuni giorni prima era stata inviata a mezzo pec, memoria difensiva indicante i cd. “elementi nuovi”), ma addirittura, “approfittando” dell’appuntamento concesso, gli notifica un decreto di espulsione prefettizia emesso nella medesima data, in considerazione del solo fatto che fosse irregolarmente soggiornante sul T.N., a seguito dei sopra indicati rigetti. Tra l’altro, nella premessa in fatto dell’espulsione, la Prefettura non inseriva alcun cenno in merito al motivo per il quale il richiedente si trovasse in Questura, obliterando completamente la circostanza che si fosse recato nel luogo deputato per la formalizzazione della domanda di “asilo”, sia pur reiterata, proprio per formalizzare tale domanda.

Tale espulsione è stata tempestivamente impugnata, segnalando al Giudice di Pace le gravissime violazioni perpetrate in danno del ricorrente, a tutti gli effetti inespellibile. Solo nella memoria di costituzione della Questura (depositata il giorno stesso dell’udienza) si ammetteva la circostanza e si precisava che, a seguito di una “intervista” (senza tutela alcuna) in collaborazione con il personale EASO, sarebbe emersa la strumentalità dell’istanza e, dunque, l’inevitabile emissione del decreto di espulsione ai danni del richiedente.

Ebbene, il Giudice di Pace, accogliendo integralmente le censure proposte in ricorso, ha affermato che: “L’ opposizione è fondata e va accolta. Invero l’art. 29, lett. b), del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 ammette la reiterazione della domanda di protezione internazionale da parte dello straniero subordinandone l’ammissibilità in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all’art. 35 del d.lgs. citato. Ebbene, sulla scorta della citata legislazione, anche nel caso di domanda strumentale, inammissibile o manifestamente infondata ai sensi del dlgs n.25-28 la questura, organo deputato a ricevere la domanda, deve provvedere all’invio presso la competente Commissione Territoriale, che rappresenta l’unico organo competente a decidere in ordine al riconoscimento dello status ovvero emettere diniego immediatamente esecutivo. Di contro nel caso di specie la p.a, come emerge anche dalla memoria difensiva (pag 2) e dagli atti di causa ritenuta strumentale la richiesta di protezione ha proceduto ad emettere l’ atto opposto. E pertanto va affermata la illegittimità del decreto di espulsione ed il conseguente accoglimento dell’opposizione".

- Scarica l’ordinanza

PDF - 2.4 Mb
Giudice di Pace di Napoli, ordinanza del 14 giugno 2018

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* Status di rifugiato
* Protezione sussidiaria
* Permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, co. 6, D.lgs. N. 286/98)

Vedi anche

  • I gravi illeciti della Questura di Roma ai danni dei migranti del “Baobab camp”
  • Domanda reiterata di asilo - L’eventuale dichiarazione di inammissibilità deve essere emanata dalla Commissione Territoriale e non dalla Questura
  • La questura di Napoli ha di fatto reso impossibile richiedere asilo: il Tribunale ordina di ricevere e formalizzare l’istanza di protezione internazionale entro 6 giorni
[ 14 giugno 2018 ]
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Photo credit: Carmen Sabello

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ARGOMENTI:
Commissioni territoriali, Diritto di asilo, Domanda reiterata di asilo, Espulsione
GEOTAG:
Italia, Mali

Documenti

Giudice di Pace di Napoli, ordinanza del 14 giugno 2018 Giudice di Pace di Napoli, ordinanza del 14 giugno 2018
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