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Inabile al lavoro, la Prefettura nega la cittadinanza italiana per mancanza di reddito. Per il Tribunale il sussidio percepito è ritenuto congruo ai fini del suo sostentamento

Tribunale di Ancona, ordinanza del 29 settembre 2020

Un’ordinanza del Tribunale di Ancona in tema di concessione della cittadinanza italiana.
L’istante, cittadino pakistano invalido, affetto da morbo di Parkinson (“con una invalidità permanente dell’85% riconosciuta dalla competente commissione“) soggiornante in Italia da quasi vent’anni durante i quali aveva sempre lavorato prima di ammalarsi, presentava alla Prefettura di Macerata un’istanza volta a ottenere la concessione della cittadinanza italiana. Quest’ultima rigettava tale richiesta adducendo quale unica motivazione la mancanza di adeguati mezzi economici.
Tale provvedimento veniva impugnato contestando che il requisito reddituale dovesse essere valutato unitamente allo stato di grave malattia del ricorrente. Il Giudice Dott. Alessandro Di Tano dopo una scrupolosa ed attenta disamina degli atti ritenendosi competente, in quanto questione vertente su un diritto soggettivo, decideva di accogliere il ricorso e concedere la cittadinanza.
(…) Nel caso di specie, il reddito prodotto dal ricorrente è stato ritenuto dall’Amministrazione insufficiente ma la stessa non ha tenuto in considerazione che il ricorrente è disabile ed inabile al lavoro e percepisce un sussidio ritenuto comunque congruo dallo Stato Italiano ai fini del suo sostentamento “.

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Tribunale di Ancona, ordinanza del 29 settembre 2020