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Lo “scudo d’Europa” è una sequela di violazioni e abusi del diritto

Erdogan fa saltare l'accordo Ue-Turchia: ma vietare l’ingresso a richiedenti asilo in Grecia è un’azione illegale

Photo credit: Border Crossing

Due tranche versate da Bruxelles ad Ankara per un totale di sei miliardi, con l’obiettivo di bloccare 3,2 milioni di siriani in territorio turco 1.
Il 31 ottobre 2019 un nuovo finanziamento, rivendicato dal Commissario Stylianides, che porta nelle casse statali turche più di mezzo miliardo: esattamente 663 milioni di euro. Sono passati tre anni dal pagamento della prima “rata” e pochi mesi da quello della seconda.
Riscosso il denaro, Erdogan minaccia con toni da bullo l’Unione Europa: “Hey, Europa, svegliati. Lo dico di nuovo: se provate a presentare la nostra operazione come un’invasione, sarà semplice: apriremo le porte e vi manderemo 3,6 milioni di migranti”.

Il messaggio del ricattatore Erdogan è chiaro, lucra sulla vita degli esseri umani, non rispettando neanche i patti (ambigui) stipulati. “O pagate, o appoggiate le mie mire espansionistiche, oppure vi arriveranno milioni di persone”. L’Europa si piega, sgancia soldi su soldi, alza i toni ma immediatamente cerca un nuovo accordo e oggi lo accoglierà a Bruxelles.

Ma c’è un motivo se il sultano di Istanbul viene chiamato dalla gente turca “Kabadayi”, ovvero il mascalzone. Il voltagabbana.
Erdogan ha mire espansionistiche. Vuole l’annientamento dei curdi ed esercitare forti influenze nei territori siriani. Vuol far tornare agli antichi fasti l’Impero Ottomano. E per farlo strozza Bruxelles, cerca di sfaldare l’Unione, aumenta il clima di tensione con la Grecia distrutta dalla perenne crisi economica.
Dopo aver deciso di non rispettare l’accordo, lascia partire e spinge i profughi verso il confine con la Grecia: la risposta della polizia greca di frontiera è feroce, le motovedette greche bloccano l’ingresso in modo virulento. Ci sono morti e feriti tra i rifugiati.
Salgono a galla le criticità dell’accordo UE-Turchia, i nodi vengono al pettine. Si sfregano le mani i partiti di estrema destra locali, Alba Dorata in primis, che inzuppano il biscotto nella melma delle ingiustizie: raid punitivi in stile nazifascista, aggressioni, pestaggi. Nel mentre Erdogan strumentalizza la vita dei bambini con dichiarazioni scellerate, quando contemporaneamente massacra i fanciulli in territorio siriano. E guarda cosa, poco prima del vertice a Bruxelles, ordina a suoi guardacoste di fermare i migranti prima di attraversare il mar Egeo.
Il tutto con la perenne complicità delle élite europee che elogiano la Grecia innalzandola a “scudo d’Europa”, inviano agenti di Frontex e legittimano l’utilizzo delle armi da fuoco sul confine contro i migranti 2.

Quali sono le violazioni in atto?

Stringere accordi e versare soldi ad un ricattatore non potrà mai comportare una risoluzione delle problematiche, ma un ingrandimento delle stesse: ecco il risultato.
Tra le decine di migliaia di profughi arrivati in questi giorni nella zona di confine e sulle isole sono molti i minori stranieri non accompagnati (MSNA), la situazione al confine è al collasso.

Normativamente, l’accordo è stato una forzatura e chiudere le frontiere ai profughi non è rispettoso della legge:
– in primis, l’Unione può stipulare accordi con Paesi extra-UE considerati Paesi Terzi Sicuri. La direttiva 2013/32/UE (art.42) chiarisce i parametri: “la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso”. Arresti di giornalisti, oppositori, docenti universitari e sindacalisti, uniti allo stato di guerra del Governo turco, chiaramente non rendono la nazione classificabile come sicura;

– per considerare uno Stato sicuro, bisogna quantomeno aver ratificato il fulcro della normativa riguardante i diritti umani: la Turchia ha ratificato la Convenzione di Ginevra ma non il Protocollo di New York del 1967 che ha ridisegnato il concetto di “rifugiato” allargandolo non solo agli europei sfollati prima del 1951 ma anche a tutti coloro in fuga da situazioni di grave pericolo per la loro vita. Di fatto, per la Turchia sono rifugiati soltanto gli europei in fuga prima del 1951: ovvero, nessuno. Per i siriani in territorio turco la copertura normativa è blanda, un contentino dato all’Europa per stipulare l’accordo miliardario.
La loro fuga è legittima quanto l’accoglienza europea doverosa: testimonianza della situazione critica (e della normativa latente)3 sono le espulsioni di massa attuate dall’AKP4;

– conseguente la violazione del Protocollo Addizionale n°4 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: “le espulsioni collettive sono vietate. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti“;

Al confine greco le violazioni sono tante, troppe. Di conseguenza, non vengono rispettate molteplici leggi basilari della normativa europea ed internazionale:

– TUE (art.2): “L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, dell’eguaglianza dello Stato di Diritto e del rispetto dei diritti umani”;

– TUE (art.6): “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 Dicembre 2000 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati”;

– TFUE (art.78), il sacrosanto principio di non refoulement, per cui “l’Unione deve offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e garantire il rispetto del principio di non respingimento in conformità alla Convenzione di Ginevra del 28 Luglio 1951 e al protocollo del 1 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati”;

Carta dei diritti fondamentali (con efficacia vincolante dopo il trattato di Lisbona):

– “Ogni persona ha diritto alla vita” (art.2);
– “Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica” (art. 3);
– “Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti” (art. 4);
– “È proibita la tratta degli esseri umani” (art.5);
– “Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (art.18);
– “Le espulsioni collettive sono vietate” (art.19.1.);
– “Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti” (art.19.2.);

Ancora più drammatiche, e violente, le violazioni della “legge del mare” per quanto riguarda i respingimenti della guardia costiera greca nei confronti dei profughi: 5

– Convenzione SOLAS (capitolo V, regolamento 33): “Il comandante di una nave che si trovi nella posizione di essere in grado di prestare assistenza, avendo ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in mare, a procedere con tutta rapidità alla loro assistenza, se possibile informando gli interessati o il servizio di ricerca e soccorso del fatto che la nave sta effettuando tale operazione”;

– Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare – UNCLOS (Art.98 Comma 1): “Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita quanto più velocemente possibile”.

– UNCLOS (Art. 98 comma 2) ogni Stato ha l’obbligo di “promuovere l’istituzione, l’attivazione ed il mantenimento di un adeguato ed effettivo servizio di ricerca e soccorso relativo alla sicurezza in mare e,ove le circostanze lo richiedano, di cooperare a questo scopo attraverso accordi regionali con gli Stati limitrofi”;

– direttiva 2013/32/UE, deve essere svolto un “esame adeguato e completo” per stabilire l’eventuale status;

– “Non è possibile valutare lo status di un potenziale rifugiato politico, in mare” (Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria);

– “Nessuno dovrebbe essere sbarcato, costretto a entrare, condotto o altrimenti consegnato alle autorità di un paese in cui esista, tra l’altro, un rischio grave di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, o in cui la vita o la libertà dell’interessato sarebbero minacciate a causa della razza, della religione, della cittadinanza, dell’orientamento sessuale, dell’appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche dell’interessato stesso, o nel quale sussista un rischio di espulsione, rimpatrio o estradizione verso un altro paese in violazione del principio di non respingimento.” (Regolamento UE N.656/2014);

– TU 286/98, art.19, comma 2, “Non è consentita l’espulsione” degli “stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulso“;

Convenzione SAR che obbliga gli Stati contraenti ad avere nei confronti dei naufraghi obblighi ben precisi:

– (Capitolo 1.2.3.) “fornire le prime cure mediche o di altro genere ed a trasferirla in un luogo sicuro”;

– (Capitolo 2.1.10) “garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare… senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale persona o alle circostanze nelle quali tale persona viene trovata”.

Infine, il “Rescue at Sea: A Guide to Principles and Practice as Applied to Migrants and Refugees“: prevede l’obbligo per il comandante dell’imbarcazione di tutelare i migranti presenti nell’imbarcazione che chiede (o ha avuto) soccorso e di portarlo in un luogo dove la loro incolumità è assicurata. Il place of safety, quindi.

Il quadro che emerge è chiaro: primo, l’Unione Europea non rispettando la base dei propri principi normativi sta venendo meno alla sua stessa essenza e funzione. Secondo: viene tradita l’idea e la concretezza solidale costruita faticosamente dai padri fondatori dell’Unione stessa.
Terzo: fare affari con Erdogan presenta il conto, salato. Non è salutare a livello economico e sociale. E i miliardi spesi tradendo le nostre stesse leggi europee sono state il cappio al collo della libertà dell’Europa stessa. La libertà di non dipendere da nessuno.

L’UE ha dato un enorme potere al presidente turco, che dimostra quotidianamente una spietata scaltrezza. Ma aver pensato di chiudere la crisi dei rifugiati del 2015 in questo modo, abdicando quindi ai diritti fondamentali e stipulando accordi ambigui, presenta come avevamo ampiamente annunciato un conto salato.

  1. https://www.meltingpot.org/Io-non-ho-sogni-L-accordo-UE-Turchia-genesi-applicazione.html
  2. https://www.lettera43.it/commissione-europea-migranti-frontiera-grecia/
  3. Il sistema (inefficace) di protezione internazionale in Turchia oggi è regolato dalla “Law of foreigners and international protection” (e dalla Regulation on the work permits for Foreigners under Temporary Protection Act del 11/01/18). Sistema inefficienti che non consentono l’ingresso nel mondo sanitario e del lavoro e che ha portato al dilagare del lavoro nero). Vedi: https://www.meltingpot.org/Io-non-ho-sogni-L-accoglienza-dei-rifugiati-in-Turchia-un.html
  4. https://www.meltingpot.org/La-Turchia-sospende-l-accordo-con-l-Ue-e-respinge-i-siriani.html
  5. http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Migranti-Video-il-respingimento-della-Guardia-Costiera-greca-a-colpi-di-bastone-e-arma-da-fuoco-56834f52-0c38-4b1d-9358-563468cc2359.html#foto-1

Stefano Bleggi

Coordinatore di  Melting Pot Europa dal 2015.
Mi sono occupato per oltre 15 anni soprattutto di minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta e richiedenti asilo; sono un attivista, tra i fondatori di Libera La Parola, scuola di italiano e sportello di orientamento legale a Trento presso il Centro sociale Bruno, e sono membro dell'Assemblea antirazzista di Trento.
Per contatti: [email protected]

Pietro Giovanni Panico

Consulente legale specializzato in protezione internazionale ed expert prevenzione sfruttamento lavorativo. Freelance con inchieste sui MSNA, rotte migratorie, accordi illegittimi tra Paesi europei ed extra UE e traffici di armi.
Nel 2022 ho vinto il "Premio giornalistico nazionale Marco Toresini" con l'inchiesta "La guerra dei portuali genovesi contro le armi saudite".