Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Lo straniero ha diritto di autocertificare l’assenza di reddito nel paese di origine

Tribunale di Brescia, ordinanza del 4 febbraio 2016

A seguito di un caso segnalato dalla CGIL di Brescia ed avente ad oggetto l’assegno sociale, con ordinanza del 4.2.2016 il Tribunale di Brescia ha dichiarato discriminatorio il riferimento operato dall’INPS all’art. 3 DPR 445/00 che limita il diritto dello straniero all’autocertificazione. Prevale infatti, secondo il Giudice, la previsione di legge contenuta nell’art. 2, comma 5 TU immigrazione che sancisce la parità di trattamento tra italiani e stranieri nel rapporto con la pubblica amministrazione.

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Tribunale di Brescia, ordinanza del 4 febbraio 2016

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Commento a cura dell’avv. Alberto Guariso, servizio antidiscriminazione ASGI, con il contributo della fondazione Charlemagne