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Mali – Instabilità generale di tutto il Paese, attraversato da una crisi umanitaria ed istituzionale

Tribunale di Ancona, ordinanza del 11 luglio 2018

Photo credit: Carmen Sabello

Una interessante pronuncia del Tribunale di Ancona (Sez. specializzata in materia d’immigrazione e Protezione Internazionale…), in cui la Corte, in rispetto del compito dello Stato di acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, opera una disamina della situazione in atto in Mali.

Dalla visione dei rapporti internazionali, provenienti dalle fonti accreditate, quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l’Ufficio Europeo di Sostegno per l’Asilo (EASO), dai quali risulta che la missione di stabilizzazione ONU è stata estesa fino al 31 ottobre 2018 e che le instabilità ed i conflitti locali interessano soprattutto la zona centrale e settentrionale del paese, la Corte constatava l’attuale violazione dei diritti umani documentati in sede ONU. Inoltre ciò emerge anche dalla disamina di un Report di Amnesty International datato 22.02.18, in cui si conferma che la zona del paese maggiormente insicura e dove gli osservatori delle Nazioni Unite hanno registrato violazioni dei diritti umani è la parte centrale e settentrionale del Mali.

Inoltre, il report COI dell’Easo, datato 12.3.18, “Situation sécuritaire au sud du pays” confermava che l’instabilità e l’insicurezza è concentrata nella zona centrale e settentrionale del paese, ove gli strumenti di protezione risultano deteriorati a causa della recrudescenza di scontri tra gruppi armati, soprattutto a nord, stante la presenza di cellule islamiste radicali, e l’insicurezza crescente nel centro, mentre il sud del paese, invece, è interessato da rapimenti a danno di stranieri.

Per cui, alla luce di quanto dedotto, come già sopra rammentato, dalle fonti delle Nazioni Unite risulta che la missione stabilizzatrice che doveva concludersi il 30 giugno 2017 è stata protratta fino al 31 ottobre 2018 in tutto il Mali; da ciò deve necessariamente dedursi un chiaro segno di instabilità generale di tutto il Paese, attraversato da una crisi umanitaria ed istituzionale.

Inoltre, il cittadino straniero, ha documentato di aver avviato un percorso di integrazione con risultati degni di nota, avendo sottoscritto un rapporto di lavoro, ancorché stagionale; lo stesso ha tenuto un buon comportamento sul territorio nazionale in base alle risultanze pervenute in atti (l’Ufficio della Procura della Repubblica non ha segnalato precedenti penali o di polizia a suo carico). Pertanto, il ricorrente è stato riconosciuto meritevole di un diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, co. 6° del d. lgs. n. 286/98 con trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.

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Tribunale di Ancona, ordinanza del 11 luglio 2018