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Mali – Protezione sussidiaria al richiedente affetto da disturbi post-trauma: nel Paese si assiste a una progressiva estensione del conflitto con violenza indiscriminata

Corte di Appello di Bari, sentenza del 16 febbraio 2021

Una importante sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha ribaltato tutto quanto ritenuto sia dalla Commissione che dal Tribunale di Bari.

La Corte ha valutato la documentazione sanitaria già versata in atti, in cui risulta che il giovane maliano è affetto da “Psicosi paranoide con due anni di somministrazione di terapia antipsicotica” con vari tentativi di suicidio.
Anche le discordanze nel verbale di audizione vengono viste dalla Corte, (che al contrario della Commissione ritiene che il richiedente ha sempre risposto dettagliatamente alle domande) come la prova della sua patologia: si evince, dunque, una percezione sicuramente alterata della realtà da parte del richiedente, causata dal suo disturbo di base, che lo ha portato addirittura ad identificare un incidente personale occorsogli nel periodo in cui a Gao vi era in conflitto con il conflitto stesso.

Il richiedente viene ritenuto credibile: “L’inadeguatezza delle risposte valorizzata dalla Commissione nel provvedimento reiettivo e condivisa dal Tribunale viene meno se parametrata al descritto contesto soggettivo del richiedente ma soprattutto al tenore del racconto che è essenziale ma organico ed omogeneo. Né sulla complessiva attendibilità della storia possono incidere le contraddizioni sulle date che appaiono fisiologicamente insite nei ricordi di episodi avvenuti due anni prima senza contare che il richiedente, richiamato dalla Commissione, ha sempre rettificato le imprecisioni“.

Il Collegio elencando una lunga e aggiornata serie di COI, conclude così testualmente: “E’ evidente come il controllo violento dei gruppi terroristici, inizialmente radicato nel nord del Mali ma successivamente esteso anche al centro ed al sud, abbia fatto precipitare l’intero Paese in una situazione di violenza indiscriminata di livello talmente elevato da far fondatamente ritenere che un civile rinviato in ogni località del Paese correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia di danno grave alla persona.
L’emergenza pandemica in corso ha aggiunto un ulteriore elemento di complessità alla già difficile situazione del paese e, più in generale, dell’intera regione del Sahel, rallentando l’attività economica, aggravando la situazione di crisi umanitaria influendo su molti aspetti della vita politica del paese. Alla luce delle informazioni ottenute, il collegio ritiene pertanto che la progressiva estensione del conflitto e la rapida evoluzione degli eventi rendano l’intero Paese caratterizzato da una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili, ai sensi dell’art. 14, lett. c) del D.lgs. 251/2007 e che sussista pertanto il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità
“.

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Corte di Appello di Bari, sentenza del 16 febbraio 2021