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Misure di accoglienza a richiedenti asilo: il TAR ordina all’amministrazione di assicurarle con urgenza

Due sentenze del T.A.R. per il Veneto di febbraio e marzo 2021

Due sentenze del Tribunale Amministrativo Ragionale per il Veneto in merito a due casi di richieste di misure di accoglienza da parte di richiedenti protezione internazionale.

Nel primo caso, il Presidente della Sez. III del T.A.R. per il Veneto ha accolto la richiesta di misure cautelari monocratiche, ossia d’urgenza, disponendo che l’amministrazione provveda ad assicurare temporaneamente al ricorrente una sistemazione alloggiativa provvisoria nelle more del procedimento.
Con ricorso introduttivo, si chiedeva la declaratoria dell’obbligo di provvedere della Prefettura con riguardo ad una segnalazione inviata per l’applicazione delle misure di accoglienza, a fronte della quale l’amministrazione rimaneva inerte.
La Prefettura, nelle more del giudizio amministrativo, emanava un provvedimento espresso di diniego della concessione delle misure di accoglienza richieste, motivandolo in base al fatto che, nel frattempo, si era pronunciata l’Unità di Dublino, indicando quale Stato competente la Slovenia, ma senza che quest’ultimo provvedimento fosse stato mai regolarmente notificato all’interessato.
Veniva, pertanto, impugnato il provvedimento emanato dall’Unità di Dublino innanzi al GO, con annessa domanda di sospensiva.
In attesa del provvedimento romano sulla cosiddetta sospensiva, si proponevano, nelle more del procedimento innanzi al Tar, i motivi aggiunti, con la relativa conversione del rito del silenzio in rito ordinario, aventi ad oggetto l’impugnativa del provvedimento Prefettizio con il quale si riteneva di non concedere, medio tempore, le misure di accoglienza.
Il Presidente della Sezione III del Tar, impregiudicata ogni più approfondita valutazione circa la pretesa all’ottenimento da parte dello Stato Italiano del trattenimento in accoglienza, tenuto conto della condizione di precarietà del ricorrente, accoglieva la richiesta di applicazione delle misure cautelari monocratiche ordinando all’amministrazione di provvedere ad una sistemazione alloggiativa.

– Scarica il decreto
T.A.R. per il Veneto, decreto n. 113 dell’11 marzo 2021
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Nel secondo caso, il T.A.R. per il Veneto ha accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento della Prefettura di Padova, con conseguente obbligo in capo all’Amministrazione di pronunciarsi tramite provvedimento espresso entro trenta giorni, in relazione alla domanda di accesso alle misure di accoglienza.
Il richiedente, cittadino pakistano, lamentava l’illegittimità dell’inerzia della Prefettura, che non avrebbe assicurato immediatamente le misure di accoglienza in seguito alla propria domanda di protezione internazionale.
Il Tribunale Amministrativo, dopo aver accolto l’istanza cautelare, ha ritenuto il ricorso fondato, sostenendo che le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 142/2015.
Inoltre, il Giudice amministrativo ha chiarito che l’avvio del procedimento, così come previsto dalla norma richiamata, doveva essere ritenuto confermato anche in quanto alla Prefettura di Padova era stata segnalata l’urgenza della richiesta di accedere alle misure di accoglienza sia dal legale del richiedente, sia dalla Questura.

– Scarica la sentenza
T.A.R. per il Veneto, sentenza febbraio 2021