Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Nigeria – L’instabilità e l’insicurezza esistente nella zona di provenienza ed il percorso di integrazione sociale in Italia giustificano il rilascio del permesso umanitario

Corte di Appello di Trieste, sentenza del 26 maggio 2020

Photo credit: Vanna D'Ambrosio

La Corte di Appello di Trieste concede la protezione umanitaria ad un cittadino nigeriano fuggito dal proprio Paese a causa del generalizzato clima di violenze.
In particolare i giudici d’Appello – fondando il proprio convincimento, oltre che sulla rilevata attendibilità e coerenza del racconto fornito dal ricorrente, sull’analisi dei Report Internazionali e sulla documentazione prodotta – sottolineano come, alla luce dell’orientamento oramai granitico della Corte di Cassazione, tra cui la citata sentenza 4455/2018, possa pervenirsi al “favorevole giudizio comparativo, tra il grado di integrazione raggiunta dal richiedente nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva dello stesso nel suo paese d’origine”.

E così concludono: “Considerata la situazione d’integrazione raggiunta dall’appellante in Italia, deve pertanto ritenersi che il rimpatrio – in una zona caratterizzata, come emerge dalle acquisite informazioni, da insicurezza, forti tensioni politiche e sociali, rilevante inquinamento ambientale ed alto tasso di disoccupazione, e dove l’appellante non ha lavoro, né la possibilità di assolvere i propri obblighi alimentari nei confronti del figlio – determinerebbe nei suoi confronti la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale“.

– Scarica la sentenza
Corte di Appello di Trieste, sentenza del 26 maggio 2020