La situazione del paese di origine ampiamente descritta nell’ordinanza, valutata complessivamente ed unitamente alla situazione personale del richiedente ed ai suoi problemi di deficit cognitivo, evidenzia i presupposti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi del previgente art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98.
Tuttavia, come già detto, il D.L. 113/18, conv. dalla L. 132/18, ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.
All’Art. 1 comma 9 ha poi previsto che “Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura casi speciali ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8”.
– Scarica il decreto
Tribunale di Genova, decreto del 19 febbraio 2019