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Nigeria – La vulnerabilità personale del richiedente e la buona integrazione che migliora le sue condizioni di vita rispetto al paese d’origine giustificano la protezione umanitaria

Tribunale di Bologna, ordinanza del 23 aprile 2018

L’ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna il 23 aprile 2018 riconosce la protezione umanitaria a cittadino nigeriano, facendo riferimento ai recenti orientamenti assunti dalla Suprema Corte in tema.

Il Tribunale di Bologna concede la protezione umanitaria in quanto non solo sussiste per il ricorrente in caso di rimpatrio un pericolo di vita, potendo essere sacrificato, ma anche perché la sua vita sarebbe fortemente compromessa a causa della paura, che egli aveva dello spirito malvagio in Nigeria, che egli peraltro ritiene il responsabile della morte della madre, la quale secondo lui si sarebbe ammalata per proteggerlo per aver assorbito tutti i malefici dello spirito maligno.

Infatti, lasciava la Nigeria solo dopo la morte della madre, perché temeva che le minacce nei suoi confronti lo avrebbero portato alla morte, specialmente dopo l’episodio di una forte crisi asmatica. Si rileva inoltre, che il ricorrente attraverso il suo lavoro di volontariato e l’impegno nella promozione della sua attività artistica, ha intrapreso un percorso concreto di integrazione nel nostro Paese. Si ravvisa pertanto in capo al ricorrente una situazione di vulnerabilità personale, il cui accertamento si è basato, così come indicato nei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, su “una valutazione comparativa effettiva tra due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale in comparazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cassazione, 23/02/2018, n. 4455)“.

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Tribunale di Bologna, ordinanza del 23 aprile 2018