Il Giudice riconosce la protezione umanitaria al cittadino nigeriano valutando sia le condizioni di vita nel paese di origine del richiedente e sia quelle attuali, elementi non tenuti in considerazione dalla Commissione territoriale.
Infatti, “[…] proprio il dato dalla scarsità di legami nel paese natale (dato che emerge assai più spontaneamente dalla narrativa), unitamente allo stato depressivo accertato da strutture sanitarie italiane e alle cattive condizioni di salute, lascia intuire una condizione di elevato rischio per la persona in caso di rimpatrio, condizione non meglio indagata dalla commissione e che ben potrebbe indurre il Questore alla concessione di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie“.
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Tribunale di Genova, ordinanza del 29 settembre 2017