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Nigeria – Status di rifugiato per persecuzione di natura religiosa

Tribunale di Genova, decreto del 14 agosto 2020

Una pronuncia del Tribunale di Genova che riconosce lo status di rifugiato ad un richiedente nigeriano.
In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale aveva raccontato di aver lasciato il proprio Paese per sfuggire agli abitanti del villaggio d’origine, i quali, dopo la morte del padre, volevano obbligarlo a prendere il posto del genitore come sacerdote dell’oracolo “Ogbunabali”, culto che sarebbe parte della religione tradizionale Igbo, e che venera dei, spiriti e antenati per il tramite di sacerdoti e oracoli che ne guidano i rituali spirituali, a volte prevedendo anche sacrifici umani.
Il ricorrente, rifiutatosi di intraprendere la strada del padre, avendo peraltro abbracciato la fede di Testimone di Geova in un periodo di allontanamento dal villaggio di origine per sottrarsi alla pressione esercitata dal padre, veniva quindi imprigionato e torturato per qualche settimana, fino a quando un amico di infanzia non lo avrebbe liberato.

Analizzate le dichiarazioni del ricorrente e le fonti internazionali sul culto indicato, il Tribunale di Genova riconosceva al ricorrente lo status di rifugiato ritenendo che, nel caso di specie, “sussista in capo al ricorrente un fondato timore di essere perseguitato nel Paese d’origine a causa della sua appartenenza religiosa, considerato che l’obbligo di subentrare al padre nella posizione di sacerdote del culto andrebbe a collidere con il suo desiderio di continuare a professare la confessione dei Testimoni di Geova, limitando quindi la sua libertà di religione, diritto sancito dall’articolo 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, e dall’articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Inoltre, si tenga presente che, per i Testimoni di Geova, fare proselitismo è un’obbligazione “imprescindibile”, che il ricorrente certamente non potrebbe assolvere (o potrebbe farlo solo con estrema difficoltà), nel caso in cui venisse obbligato a divenire sacerdote del culto nel suo villaggio d’origine.
Per quanto riguarda la protezione da parte dello Stato, se è vero che la Costituzione nigeriana vieta al governo di istituire una religione di Stato e garantisce la libertà di religione senza discriminazioni , è altresì noto che l’apparato statale nigeriano non è attualmente in grado di garantire il rispetto di tale diritto in tutto il territorio nazionale, sia per carenza di finanziamenti e di personale, che per l’alto livello di corruzione e la scarsa preparazione dei funzionari statali, sia di polizia che giudiziari .
Per queste ragioni, deve riconoscersi al richiedente lo status di rifugiato essendo egli stato vittima di una vera e propria persecuzione religiosa. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con riconoscimento della massima forma di protezione richiesta
”.

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Tribunale di Genova, decreto del 14 agosto 2020