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Nigeria. Status di rifugiato al richiedente ricercato per il reato di omosessualità

Tribunale di Genova, ordinanza del 19 settembre 2016

Con questa ordinanza il Tribunale di Genova ribalta la decisione della Commissione territoriale che ha ritenuto le dichiarazioni rese dal richiedente, in merito al suo orientamento sessuale, non credibili, non concedendo alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria.
Anche in questo caso il racconto del ricorrente è invece apparso “del tutto verosimile e credibile” raggiungendo quello standard di prova accettabile alla stregua dei parametri dell’art. 3 del D.lgs 2007 n. 251, così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito ormai consolidate, ma che a quanto pare non sono conosciute dai membri delle Commissioni.
Il richiedente ha infatti “ripercorso con dovizia di particolari, il proprio personalissimo vissuto, senza incorrere in incongruenze o contraddizioni“.
Al tempo stesso, il Giudice ha considerato che non per forza deve essere “esigibile da parte del richiedente una maggiore enfasi emotiva rispetto a quella dimostrata innanzi alla Commissione, che, dalla sua assenza, ha tratto, invece, elementi a sfavore della sua credibilità“.
Nel corso dell’udienza, inoltre, è stata depositata l’attestazione dell’Associazione nel da cui emerge che il ricorrente è seguito da uno psicologo, copia del tesserino di iscrizione all’Arcigay e copia della dichiarazione della polizia da cui risulta che il ricorrente è ricercato per il reato di omosessualità.
Sussistendo perciò fondato timore di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, il Tribunale ha riconosciuto lo status di rifugiato.

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Tribunale di Genova, ordinanza del 19 settembre 2016