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Possibilità di convertire il pds per motivi di salute in permesso per motivi di famiglia

Importante provvedimento del Tribunale di Bologna

Il decreto del Tribunale di Bologna del 6 febbraio 2003 riguarda la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi di salute in permesso di soggiorno per motivi di famiglia. Possiamo considerare questo un caso emblematico in quanto riguarda una condizione molto diffusa fra gli immigrati.

In questo caso la madre di due bambini nati in Italia e ancora in tenerissima età, è coniugata con un altro cittadino immigrato con regolare pds per motivi di lavoro. La madre aveva ottenuto due distinti permessi di soggiorno per motivi di salute in relazione alle due gravidanze. Per tutta la durata della gravidanza e per i sei mesi successivi alla nascita dei due figli ha potuto godere del pds per motivi di salute come previsto dall’art. 19 lett. d) T.U. sull’Immigrazione e in deroga alle disposizioni di ingresso e soggiorno; per l’appunto, in base a questa disposizione eccezionale una persona che sarebbe considerata una cosiddetta clandestina, nel momento in cui inizia lo stato di gravidanza ha comunque un diritto incontestabile ad ottenere un permesso di soggiorno temporaneo per assicurare, quanto meno nella fase della gravidanza e nella fase neo-natale ,un minimo di serenità al nascituro e, successivamente, al neonato.

Pur possedendo il pds per motivi di salute, prudentemente e giustamente questa persona si era anche attrezzata per attivare la pratica per il nulla osta alla ricongiunzione famigliare, dal momento che il marito, regolarmente soggiornante, possiede sia un reddito adeguato, sia un alloggio certificato come idoneo. Ecco che quindi una volta presentata alla competente questura la domanda di ricongiunzione famigliare, la signora ha ottenuto il relativo nulla osta. Ma quando quest’ultima ha richiesto la conversione del pds per motivi di salute in pds per motivi di famiglia (senza rientrare nel proprio paese, ma avvalendosi della possibilità di conversione prevista dall’art. 30, comma 1, lett. c) del T.U. sull’ Immigrazione) la questura ha rifiutato la conversione sostenendo che il pds per motivi di salute è un permesso straordinario e che quindi non può essere utilizzato ai fini della conversione.
Con una sentenza molto chiara e comprensibile anche ai non addetti ai lavori, il Tribunale di Bologna precisa che la ricorrente ha i requisiti per ottenere il ricongiungimento famigliare, tanto che la Questura di Bologna ha dato il nulla osta al marito che ne ha fatto richiesta. La moglie è attualmente in Italia e dunque presente sul territorio nazionale in virtù di un titolo legittimamente ottenuto. La tesi secondo cui – questo afferma il Tribunale di Bologna – la stessa dovrebbe uscire dall’Italia e fare rientro nel proprio paese di origine per poi tornare in Italia, è una ricostruzione burocratica che si scontra con il buon senso.
La signora è madre di due bambini in tenerissima età e non è per consuetudine e stile di vita una viaggiatrice abituale – basti pensare che non parla ancora l’italiano.

L’interpretazione della norma adottata dalla Questura non sembra quella più aderente a quanto previsto all’art. 30, comma 1, lett. c) del T.U. sull’immigrazione poiché si richiederebbe allo straniero legittimamente titolare di un permesso di soggiorno in Italia per i motivi più diversi – studio, lavoro, turismo, o, come in questo caso, un permesso eccezionale per motivi di salute – di rientrare nel proprio paese per ottenere il ricongiungimento al coniuge o altro parente in Italia. La norma citata prevede infatti che se vi è un titolo di soggiorno in Italia, ovviamente ottenuto legittimamente come in questo caso, può essere richiesta la conversione entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal famigliare. E’ un’opzione dello straniero rientrare nel proprio paese di origine e poi richiedere il ricongiungimento, ovvero richiedere la conversione, ma non è prevista alcuna discrezionalità dell’amministrazione in tal senso. Il ricorso proposto è stato quindi accolto dal Tribunale di Bologna che non solo ha dichiarato che il provvedimento della Questura è un provvedimento illegittimo, ma anche ha affermato espressamente che la signora è titolare del diritto alla conversione del proprio pds in altro per ricongiungimento famigliare.

Abbiamo ritenuto dare notizia di questo provvedimento perché presso quasi tutte le questure d’Italia a tutt’oggi si continua a negare a casi di questo genere di convertire ovvero di trasformare, il pds per motivi di salute connesso allo stato di gravidanza in pds per motivi di famiglia, anche quando è già stata verificata l’esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per autorizzare la ricongiunzione famigliare.
Confidiamo naturalmente che questo principio interpretativo, molto lineare e semplice e chiaramente espresso in questo provvedimento giudiziario sia esportato in altre zone del territorio e, soprattutto, speriamo che nel frattempo le questure si conformino spontaneamente a questa interpretazione senza dover indurre gli interessati a promuovere ricorsi.