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Protezione internazionale – Il Giudice non può omettere l’indicazione delle fonti consultate nel momento in cui definisce un paese sicuro per il rimpatrio

Corte di Cassazione, ordinanza n. 24388 del 30 settembre 2019

La pronuncia riguarda l’accoglimento di un ricorso presentato da un richiedente asilo proveniente dal Gambia avverso una sentenza della Corte di Appello di Ancona ove, in punto di protezione sussidiaria di cui all’art.14 lett. c) D.Lgs. 251/07, il giudice del gravame non ha minimamente dato conto dell’istruttoria esperita in ordine alla situazione generale e reale esistente nel paese di origine del richiedente asilo non indicando affatto le fonti consultate, quando, invece, tale indicazione risultava essere necessaria proprio per verificare se l’attività di indagine officiosa era stata (o meno) condotta sulla base di notizie aggiornate come richiesto dall’art.8 co.3 D.Lgs. 25/08.

In punto di protezione sussidiaria di cui all’art.14 lett. c) D.Lgs. 251/07 il Giudicante deve porre in essere un accertamento d’ufficio aggiornato al momento della decisione e per l’effetto l’esperimento di tale accertamento, proprio in quanto imposto dalla legge, deve poter essere verificabile dal richiedente, dall’amministrazione e dallo stesso giudice dell’impugnazione e conseguentemente il provvedimento deve dar conto specifico delle fonti informative consultate.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 24388 del 30 settembre 2019