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Reddito di cittadinanza: esentati quasi tutti i Paesi del mondo dal produrre ulteriore documentazione rispetto all’ISEE

E’ finalmente stato pubblicato il tanto atteso decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero degli Esteri che doveva contenere l’elenco dei paesi da cui è “oggettivamente impossibile” ottenere la documentazione attestante i patrimoni immobiliari, reddituali e le condizioni familiari nel Paese di origine del richiedente.

Invece che redigere un elenco dei Paesi esenti, (probabilmente perché ottenere una risposta da tutti i 196 Stati nel mondo in pochi mesi era un’impresa impossibile) i Ministeri hanno elencato gli Stati i cui cittadini dovranno al contrario produrre l’apposita certificazione di cui all’art. 2 co. 1 bis del d.l. 4/2019 ai fini dell’accoglimento dell’istanza.

Nelle premesse il DM ricorda “al legislatore” che i dati sulla composizione del nucleo familiare dei residenti sono già in possesso delle competenti autorità italiane (sicché inserire nella legge anche questa condizione è stata una ulteriore assurdità) e che non esiste alcuna possibilità di disporre di raccolte di informazioni sui sistemi di accertamento del patrimonio mobiliare nei vari paesi del mondo (sicché anche questa previsione di legge è inattuabile e viene accantonata).

Solo per il patrimonio immobiliare i Ministeri affermano di poter fare riferimento al Rapporto Doing Business della Banca Mondiale e sulla base di questo redigono l’elenco allegato al decreto.

Il totale dei residenti con le cittadinanze indicate nell’elenco è – sulla base dell’ultimo rapporto IDOS – di circa 61.200 cittadini stranieri (si va dai 7 del Qatar ai 40.000 del Kossovo) , ma ovviamente solo una parte di questi è nelle condizioni economiche per accedere al reddito di cittadinanza. Si tratta quindi, complessivamente, di un numero molto esiguo rispetto al totale di 3.700.000 cittadini extra Ue residenti in Italia.

La documentazione che i cittadini degli stati “non esentati” dovranno produrre sarà, come detto, esclusivamente quella relativa al patrimonio immobiliare.

Il 3 dicembre u.s. L’INPS ha diffuso il messaggio n. 4516 con il quale ha chiarito quanto segue:

A) Domande presentate dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale del 21 ottobre 2019

Le domande presentate da aprile 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale, per le quali è già stata effettuata l’istruttoria per la verifica dei requisiti normativamente previsti per l’accesso al beneficio, saranno disposti il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane S.p.A. previa verifica della permanenza dei requisiti. Si provvederà al successivo invio – con cadenza quindicinale – delle eventuali mensilità arretrate maturate.

B) Domande presentate dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori inclusi nell’allegato al decreto interministeriale del 21 ottobre 2019

Le domande presentate dai cittadini extra UE, cittadini di uno degli Stati o territori di cui all’allegato al decreto interministeriale, dovranno essere integrate, da parte del richiedente, con la certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2019, il cui contenuto è stato esplicitato dall’articolo 1 del decreto interministeriale del 21 ottobre 2019. Tali cittadini sono tenuti a produrre alla Struttura INPS territorialmente competente una apposita certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall‘autorità consolare italiana, limitatamente, ai sensi del citato articolo 1, comma 1, del decreto, all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero. Gli altri requisiti reddituali e patrimoniali, di accesso al beneficio, nonché la composizione del nucleo familiare dei cittadini non appartenenti all’Unione europea non devono essere oggetto della certificazione integrativa in oggetto.

Per quanto riguarda le domande di Reddito/Pensione di cittadinanza presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 26/2019, ovvero a marzo 2019 e aggiornate ai sensi dell’art. 13 co. 1 bis d.l.4/2019:

A. le domande restano sospese per i cittadini extra UE inclusi nell’elenco del decreto interministeriale finché non integreranno con la certificazione di cui al comma 1-bis art. 2 d.l. 4/2019.

B. per i cittadini extra UE non inclusi nell’elenco del decreto interministeriale il sussidio verrà sbloccato nei prossimi giorni ed accreditato secondo le consuete modalità senza alcun adempimento documentale ulteriore.

Il decreto e l’elenco

La comunicazione INPS

Elenco degli Stati o territori i cui cittadini, ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE.

Regno del Bhutan
Repubblica di Corea
Repubblica di Figi
Giappone
Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
Islanda
Repubblica del Kosovo
Repubblica del Kirghizistan
Stato del Kuwait
Malaysia
Nuova Zelanda
Qatar
Repubblica del Ruanda
Repubblica di San Marino
Santa Lucia
Repubblica di Singapore
Confederazione svizzera
Taiwan
Regno di Tonga

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )