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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Legge Regionale 4 marzo 2005 n. 5 – Quinta parte: Artt. 30-36

CAPO V
Norme finali e transitorie

Art. 30
(Regolamenti)

1. Con Regolamento regionale è data attuazione agli articoli 10, 25, 26 e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi previsti dalla presente legge.
2. I Regolamenti di cui al comma 1 sono approvati previo parere della competente Commissione consiliare,
che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 31
(Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 24/2004)

1. L’articolo 4 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno
dell’attività di assistenza familiare), è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Selezione di personale nei Paesi esteri)
1. La Regione realizza azioni finalizzate all’inserimento lavorativo in ambito regionale di lavoratori stranieri da impiegare nell’assistenza familiare ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5.».

Art. 32
(Modifica all’articolo 9 della legge regionale 7/2002)

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi
regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati), le parole: «di cui all’articolo 18 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46», sono soppresse.

Art. 33
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, sono iscritte all’Albo regionale le associazioni e gli enti già iscritti
all’Albo di cui all’articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 (Istituzione dell’Ente regionale per i problemi dei migranti).
2. Il Regolamento che disciplina l’Albo regionale è emanato entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Consulta è costituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34
(Pubblicazione)

1. Il testo della presente legge è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione preceduto da un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne.

Art. 35
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

    a) l’articolo 21 (Assistenza agli immigrati extracomunitari) della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n, 10, variazioni al bilancio per l’anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e
    maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
    b) la legge regionale 46/1990;
    c) l’articolo 7 (Soppressione dell’ERMI) della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica connesse alla manovra finanziaria per
    l’anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
    d) i commi da 54 a 59 dell’articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000) );
    e) l’articolo 17 (Disposizioni in materia di immigrazione) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);
    f) il comma 26 dell’articolo 3, il comma 31 e i commi da 33 a 37 dell’articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge
    finanziaria 2001);
    g) i commi 23, 24 e 25 dell’articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate
    alla legge finanziaria 2002);
    h) i commi 46, 47, 48 e 49 dell’articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la
    formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003) ).

Art. 36
(Norme finanziarie)

1. Il finanziamento degli interventi della presente legge è assicurato anche mediante l’utilizzo di risorse
del Fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi dell’articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003), nella misura indicata al comma 2.
2. Per il finanziamento degli interventi previsti, ai sensi delle specifiche disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, commi 4 e 5, 21, 22, 23, comma 8, 24, 25 e 28 in attuazione del Piano regionale integrato per l’immigrazione di cui all’articolo 5, è autorizzata la spesa complessiva di 7.386.633,06 euro a carico dell’unità previsionale di base 8.5.300.2.958 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, alla funzione obiettivo 8 – programma 8.5 – Rubrica n. 300 – spese di investimento – con la denominazione «Interventi di attuazione del Piano regionale integrato per l’immigrazione» con riferimento ai capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito indicato:

    a) capitolo 4500 (2.1.232.3.08.07) – Rubrica n. 300 – Servizio n. 198 – Politiche della pace, della solidarietà e associazionismo – con la denominazione «Contributi a Enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione per la realizzazione nell’ambito del Piano regionale integrato per l’immigrazione di progetti di intervento a favore dei cittadini stranieri immigrati – Fondi regionali» per complessivi 5.419.110 euro, suddivisi in ragione di 1.094.110 euro per l’anno 2005 e di 2.162.500 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007;
    b) capitolo 4505 (2.1.232.3.08.07) – Rubrica n. 300 – Servizio n. 198 – Politiche della pace, della solidarietà e associazionismo – con la denominazione «Contributi a Enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione, per la realizzazione nell’ambito del Piano regionale integrato per l’immigrazione di progetti di intervento a favore dei cittadini stranieri immigrati – Fondi statali» per complessivi 1.967.523,06 euro, suddivisi in ragione di 983.761,53 euro, per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

3. Per le finalità previste dagli articoli 6 e 7, nonché, limitatamente agli interventi diretti della Regione, per le finalità previste dagli articoli 13 e 19, è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisi in ragione di 40.000 euro per l’anno 2005 e di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell’unità previsionale di base 8.5.300.2.958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4501 (2.1.220.3.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 300 – Servizio n. 198 – Politiche della pace, della solidarietà e associazionismo – con la denominazione «Spese per interventi a supporto delle politiche per l’immigrazione».
4. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 2 a 4 si provvede mediante storno
ovvero mediante prelevamento dei rispettivi stanziamenti dalle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 di seguito
elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna indicati:
    a) storno dall’unità previsionale di base 8.5.300.2.938 – capitolo 4951 di complessivi 1.967.523,06 euro, suddivisi in ragione di 983.761,53 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007;
    b) prelevamento di complessivi 5.599.110 euro, suddivisi in ragione di 1.134.110 euro per l’anno 2005 e di
    2.232.500 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, dall’apposito Fondo globale iscritto sull’unità previsionale di base 53.6.250.2.9 – capitolo 9710 (partita n. 846 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 9, comma 7, fanno carico all’unità previsionale di
base 52.2.300.1.475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9805 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli interventi di cui alla presente legge, già resi alla collettività regionale, estesi in condizione di parità ai cittadini immigrati, gravano sulle pertinenti unità previsionali di base e sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 4 marzo 2005
ILLY

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