Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale

Il D.P.R. entrerà in vigore il 20 marzo 2015

Art 3, Comma 2
Ai sensi dell’art.3, co.2, del D.P.R., nel caso in cui la volontà di chiedere la protezione internazionale sia manifestata al polizia di frontiera nelle fase di ingresso nel territorio nazionale, tale autorità invita lo straniero a presentarsi al più presto e, comunque non oltre gli 8 giorni lavorativi, alla Questura competente per la formalizzazione dell’istanza. La polizia di frontiera deve informare il richiedente del fatto che in caso di mancato rispetto del termine, salva la sussistenza di valide ed adeguate giustificazioni, la sua condizione di soggiorno sul territorio dello Stato verrà considerata irregolare. Deve essere evidenziato come tra maglie del Regolamento venga introdotto un termine temporale, con gravi conseguenze in caso di mancata osservanza, non presente nel testo di legge a cui il Regolamento è riferito.

Art.4, Comma 2
L’art.21 del D.lgs. n.25/2008 prevede che il richiedente sia trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione qualora lo stesso risulti:
1) Responsabile, ai sensi della Convenzione di Ginevra, di crimini contro la pace, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, crimini gravi di diritto comune commessi fuori dal Paese ospitante prima di essere ammesso alla protezione, atti contrari agli scopi ed ai principi delle Nazioni Unite;
2) Condannato in Italia per uno dei delitti indicati nell’art.380, co.1 e 2, del codice di procedura penale (reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza) o per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, allo sfruttamento delle prostituzione e dei minori in attività illecite, al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina;
3) Destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento. Nel ricorrere di tali condizioni l’art.21 del D.lgs. n.25/2008 prevede il trattenimento del richiedente quale conseguenza obbligata.

L’art.4, co.2, del D.P.R. in esame esclude, invece, tale automatismo, rimettendo il trattenimento ad una decisione del Questore che può ( e non deve) disporlo previa valutazione del caso concreto: l’art.4,co.2, introduce, pertanto, un opportuno correttivo, seppur di natura regolamentare, al testo di legge.

Art.4, Comma 3
Qualora nel corso della procedura il richiedente venga trasferito in un diverso centro di accoglienza o di trattenimento, la competenza per l’esame della domanda passa alla Commissione Territoriale competente per il distretto in cui è collocato il centro di destinazione. La competenza permane, tuttavia, presso l’originaria Commissione Territoriale qualora il richiedente abbia già sostenuto il colloquio.

Art.4, Comma 5
In presenza di un concreto rischio di dispersione del richiedente nel territorio, la Questura è tenuta a trasmettere gli atti al Prefetto ai fini dell’eventuale adozione delle misure previste dall’art.7, co.1, del D.lgs. n.25/2008. Si tratta di un disposto regolamentare che rischia di dare nuovo impulso alla facoltà del Prefetto di stabilire “…un luogo di residenza o un’area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare…” (art.7, co.1, D.lgs. n.25/2008). Tale facoltà, introdotta nel testo di legge pochi mesi dopo la sua entrata in vigore sotto la pressione di una dilagante campagna securitaria, ha avuto sino ad oggi scarsa applicazione pratica: il suo “rilancio” attraverso il disposto regolamentare rischia di diffondere misure che si appalesano come una sorta di “confino”. Peraltro l’utilizzo del concetto di “dispersione nel territorio del richiedente”, certamente non appropriato in riferimento ad una singola persona, assegna ampi margini di discrezionalità sia alle autorità di polizia sia a quelle prefettizie.

Art.6, Comma 2
Nell’art.6, co. 2, del D.P.R. viene specificato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari in funzione del quale la Commissione Territoriale può tramettere gli atti al Questore, ha durata biennale.

Art. 8
L’art.8 del D.P.R. dovrebbe, finalmente, chiudere una volta per tutte l’annosa querelle relativa all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del richiedente che promuova ricorso contro la decisione adottata dalla Commissione Territoriale. Le disposizioni che disciplinano la procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 115/2002) prevedono, a pena di inammissibilità, che lo straniero produca la certificazione rilasciata dalle autorità diplomatiche del suo Paese attestante l’assenza di reddito prodotti all’estero. Ovviamente tale obbligo risulta del tutto incompatibile con la condizione del richiedente la protezione internazionale, il quale non può, per le medesime ragioni che hanno determinato la sua fuga, rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche del proprio Paese (tra l’altro eventuali documentati rapporti con tali rappresentanze istituzionali potrebbero pregiudicare la stessa richiesta di protezione). L’art.16 del D.lgs. n.25/2008 nell’affermare che il richiedente, ricorrendone le condizioni, ha diritto di accedere al patrocinio a spese dello Stato, specifica in maniera secca che “…In ogni caso per l’attestazione dei redditi prodotti all’estero si applica l’art.94…” del D.P.R. 115/2002. L’art. 94, co.2, del suddetto Dpr prevede che nel caso di impossibilità a produrre l’attestazione delle autorità diplomatiche, il cittadino non appartenente all’Unione Europea la sostituisce con una dichiarazione sostitutiva di certificazione. La sostanziale chiarezza dell’art.16 del D.lgs. n.25/2008 non è stata, tuttavia, sufficiente ad evitare che, attraverso le più disparate ed improbabili acrobazie argomentative, numerose istanze di ammissione al patrocinio venissero respinte o revocate per mancanza dell’attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica. L’art.8 del Regolamento che entrerà in vigore il 20 marzo 2015, disponendo in maniera inequivocabile che la suddetta attestazione sia sostituita da una dichiarazione di certificazione resa dall’interessato, dovrebbe riuscire ad escludere ogni ulteriore tentativo di negare ai richiedenti asilo l’accesso ad un diritto fondamentale.

Art.12
L’art.12 del D.P.R. prevede che il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno adotti le “linee-guida per la regolamentazione della vita nei CARA in modo da assicurare il rispetto della vita privata, la dignità e la salute dei richiedenti, l’unità dei nuclei familiari… ”. Considerate le gravi condizioni in cui versano molti centri di accoglienza per richiedenti asilo, sia sotto il profilo strutturale, che sotto il profilo gestionario e del rispetto dei fondamentali diritti della persona, l’effettiva adozione di linee-guida in grado di fissare standard minimi inderogabili potrebbe risultare un utile strumento, sul quale aprire anche una diffusa vertenzialità da parte di realtà ed associazioni attive sul terreno dei diritti dei migranti e dei richiedenti asilo. Nell’art.12 viene previsto il diritto di accesso nei CARA, oltre che dei parlamentari, dei rappresentanti dell’UNCHR, degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale (e gli enti di tutela dei richiedenti?) “con esperienza consolidata nel settore” (chi valuterà la “consolidata esperienza”?) e degli avvocati dei richiedenti. Possono accedervi previa autorizzazione alcune figure istituzionali specificatamente elencate ed i rappresentanti degli organi di informazione “debitamente identificati”.

Art.13
L’art.13 nel regolamentare le attività della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, attribuisce alla stessa il compito di elaborare linee-guida finalizzate all’applicazione uniforme della normativa da parte delle Commissioni Territoriali. In sostanza la Commissione Nazionale viene chiamata a svolgere nel contesto delle prassi applicative una sorta di funzione “nomofilattica” con l’obiettivo di superare le difformità che non di rado si registrano nella trattazione delle domande tra le Commissioni Territoriali. Alla Commissione Nazionale viene anche espressamente attribuito il compito di provvedere, attraverso corsi periodici, alla formazione dei membri delle Commissioni Territoriali, formazione quanto mai auspicabile considerato che numerosi provvedimenti adottati dalle Commissioni Territoriali rivelano profonde carenze nella conoscenza della normativa e dei principi di diritto ai quali doverebbe conformarsi lo scrutinio dell’istanza di protezione internazionale.

Avv. Paolo Cognini

– Scarica il D.P.R. n.21 del 12 gennaio 2015
D.P.R. n.21 del 12 gennaio 2015

Avv. Paolo Cognini (Ancona)

Foro di Ancona.
Esperto in Diritto Penale e Diritto dell’immigrazione e dell’asilo, da sempre impegnato nella tutela dei diritti degli stranieri.

Socio ASGI, è stato docente in Diritto dell'immigrazione presso l'Università di Macerata.

Autore di pubblicazioni, formatore per enti pubblici e del privato sociale, referente della formazione del Progetto Melting Pot Europa.


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