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Riconosciuto il diritto ad entrare in Italia a chi è stato respinto illegittimamente in Libia

Tribunale di Roma, sentenza n. 22917 del 28 novembre 2019

Autori: ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, Avv. Salvatore Fachile (Studio Legale Antartide)

Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso promosso da Amnesty international in collaborazione con Asgi.
L’azione portata avanti formalmente dagli avvocati Cristina Laura Cecchini e Salvatore Fachile è il frutto di un lavoro congiunto, che ha visto coinvolti anche le avv.te Giulia Crescini, Lucia Gennari e Loredana Leo.

A seguito di un respingimento collettivo operato dalla Marina militare italiana nel 2009 ai danni di un gruppo di cittadini eritrei, poi ricondotto nelle carceri libiche, il Tribunale di Roma per la prima volta ha accertato il diritto dei ricorrenti a fare ingresso in Italia per formalizzare la propria domanda di asilo, oltre a riconoscere a ciascuno di loro un risarcimento di 15.000 euro. La pubblica amministrazione viene condannata a consentire l’ingresso in Italia ai ricorrenti, da anni bloccati nel territorio di Israele, con le forme che saranno ritenute più idonee, al fine di esercitare di diritto di richiedere asilo in diretta applicazione dell’art. 10 comma 3 della Costituzione. I ricorrenti sono infatti bloccati in Israele dal 2010, anno in cui vi hanno fatto ingresso nel tentativo di raggiungere l’Europa via terra per evitare di mettere nuovamente a rischio le proprie vite in mare con l’elevata probabilità di essere ancora respinti.

Il Giudice, la dott.ssa Velletti, qualifica la domanda di ingresso, che si accompagnava alla richiesta di accertamento della illiceità della condotta di respingimento, nei termini di una domanda di accertamento del diritto a presentare domanda di protezione internazionale. Dopo una approfondita ricostruzione dei principi di protezione di cui all’art 10 e attraverso un richiamo alla giurisprudenza più rilevante della Cassazione tra cui la decisione SS UU del 24.09.2019, il Giudice afferma che, qualora il richiedente protezione internazionale non possa presentare la relativa domanda in quanto non presente sul territorio italiano, per circostanze allo stesso non imputabili ed anzi riconducibili ad un fatto illecito commesso dalle autorità italiane, sussiste il diritto all’ingresso in Italia finalizzato alla formalizzazione della domanda d’asilo.

In caso contrario, secondo il Tribunale, si determinerebbe un vuoto di tutela inammissibile in un sistema che a più livelli riconosce e garantisce il diritto di asilo nelle sue diverse declinazioni. Sulla base dell’art. 10 Cost. sussiste dunque la necessità di “espandere il campo di applicazione della protezione internazionale volta a tutelare la posizione di chi, in conseguenza di un fatto illecito commesso dall’autorità italiana si trovi nell’impossibilità di presentare la domanda di protezione internazionale in quanto non presente nel territorio dello Stato, avendo le autorità dello stesso Stato inibito l’ingresso, all’esito di un respingimento collettivo, in violazione dei principi costituzionali e della Carta dei diritti dell’Unione europea”.

In chiusura il Giudice ribadisce che accertato il diritto all’ingresso, le conseguenti determinazioni sulle modalità per consentirlo (tra cui il rilascio di un visto per motivi umanitari ex art. 25 regolamento dei visti) sono a carico dell’Amministrazione a cui tuttavia ribadisce come non possono essere di ostacolo la mancanza di documenti di riconoscimento validi.

Oltre ai principi sanciti dalla decisione, riteniamo che tutta la vicenda processuale sia stata particolarmente interessante. L’istruttoria ha permesso di conoscere molti dettagli sull’evento, ma anche sulle modalità con cui venivano effettuati i respingimenti. Ad esempio è stato acclarato e accertato, anche attraverso documentazione fotografica, non soltanto l’uso della forza per attuare il respingimento (molte persone sono state riconsegnate dalle autorità italiane ai libici gravemente ferite) ma anche che a bordo delle motovedette libiche era presente personale della Guardia di Finanza italiana che ha coadiuvato le operazioni anche allo sbarco a seguito del quale, come sempre, tutti sono stati detenuti in condizioni gravissime.

Moltissimi dei ricorrenti prima del respingimento e successivamente all’interno dei centri di detenzione erano stati intercettati dall’UNHCR. Alla richiesta di fornire documentazione utile alla identificazione dei richiedenti per accelerare in via cautelare il loro ingresso, l’Alto Commissariato si è inizialmente dichiarato impossibilitato per l’avvenuta distruzione della documentazione durante il colpo di stato del 2011/2012 in Libia. Successivamente, nel corso del processo, il Giudice ha viceversa avuto notizia, per il tramite dello stesso Ministero, dell’esistenza di una rilevante corrispondenza tra quest’ultimo e l’UNHCR. Pertanto in fase istruttoria il magistrato ha ordinato all’Alto Commissariato l’esibizione di tale documentazione, che tuttavia non è stata acquisita poiché l’UNHCR ha eccepito la propria immunità, limitandosi a produrre un Press Statement e un rapporto di visita e dichiarando impossibile il reperimento di documentazione ulteriore.

Decisivo, dal punto di vista probatorio, la collaborazione con l’avv. Carmen Cordaro di ASGI che sta portando avanti un procedimento per il risarcimento del danno per altre persone coinvolte nello stesso evento ed oggi pendente dinanzi alla Corte d’Appello. E’ grazie al continuo scambio con lei che in questo procedimento ha potuto fare ingresso il contenuto di un cd prodotto dall’Avvocatura dello Stato e contenente oltre 300 foto (tra cui le foto segnaletiche) del respingimento e che ha permesso di provare la legittimazione attiva delle persone rappresentate.

- Scarica la sentenza

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Tribunale di Roma, sentenza n. 22917 del 28 novembre 2019

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[ 3 dicembre 2019 ]
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Accordo Italia - Libia, Diritto di asilo, Libia e immigrazione, Respingimenti, Visto d’ingresso
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Italia, Libia

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Tribunale di Roma, sentenza n. 22917 del 28 novembre 2019 Tribunale di Roma, sentenza n. 22917 del 28 novembre 2019
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