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Un obiettore di coscienza nel proprio paese può chiedere asilo?

Non si può ritenere che le conseguenze penali, normalmente previste per la legge albanese nei confronti di chi non adempie agli obblighi di leva, costituisca automaticamente una forma di persecuzione, come pure non si può ritenere (indipendentemente dalle opinioni di chi scrive) che l’obiezione di coscienza in tempo di pace sia un diritto di libertà riesercitabile in contrasto con l’ordinamento giuridico locale.

L’obiezione di coscienza può assumere rilievo in particolari circostanze, come ad esempio è accaduto in ex Iugoslavia, quando le persone sono state chiamate a combattere una guerra fratricida, o per esempio nel vaso dei curdi, sistematicamente reclutati in Turchia per essere sostanzialmente internati in caserme punitive e con l’occasione sottoposti a vessazioni che nulla hanno a che vedere con la difesa del paese.

Naturalmente quanto sopra osservato si basa sulla prassi interpretativa della convenzione di Ginevra e comunque sulla descrizione astratta del caso specifico, per il quale potrebbe essere comunque opportuno approfondire le specifiche circostanze e motivazioni dell’interessato.