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Verona – Discriminazione nell’accesso agli alloggi pubblici

a cura dell'Avv. Marco Paggi

Si tratta di un argomento, quello della discriminazione nell’accesso agli alloggi pubblici, già trattato dalle agenzie di stampa, nonché da Melting Pot Europa, negli ultimi mesi, perché salito alla ribalta delle cronache con la discriminazione attuata dal Comune di Verona (per altro con provvedimenti risalenti nel tempo ancora al 2007), in materia di assegnazione di alloggi pubblici.

Si tratta di due delibere dell’Agec, l’agenzia che gestisce gli immobili di proprietà del Comune di Verona, che, d’intesa con il Sindaco, hanno inteso regolare l’assegnazione di alloggi pubblici. In particolare si tratta della delibera del 4 settembre 2007 n. 4 e della delibera del 25 settembre 2007 n. 23.

La prima in materia di assegnazioni relative ai bandi di concorso di cui alla legge regionale 10 del 1996, cioè la legge in materia di edilizia residenziale pubblica, che prevederebbe una maggiorazione di punteggio fino a quattro punti a favore dei soli cittadini italiani residenti nel Comune di Verona da almeno venti anni: in altre parole sarebbe preferito nell’assegnazione di alloggi solo chi risiede da almeno vent’anni nel territorio del Comune di Verona e non occorre un grande intuito per comprendere che ben difficilmente un immigrato, comunitario o extracomunitario, possa vantare una residenza ventennale, non in Italia, ma nel solo territorio del Comune di Verona.
La seconda delibera che abbiamo citato è in materia di assegnazione di alloggi a canone convenzionato, disciplinata dalla legge 431 del 1998 cioè i cosiddetti alloggi per emergenze abitative. In questo caso si prevede, quale criterio di accesso all’assegnazione di questi alloggi, la residenza nel Comune di Verona da almeno dieci anni e, anche qui, si tratta di un requisito evidentemente pesante. Teniamo a sottolineare che il reperimento di queste delibere è stato molto difficile e quindi, solo a causa della difficoltà di reperimento del testo delle delibere, la reazione, da parte delle associazioni che si occupano di tutela degli immigrati e di tutela dalle discriminazioni, non è stata così immediata.

Di fronte a queste iniziative, una volta ottenuto il testo, l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione ha redatto in data 20 gennaio 2008 una nota, un parere circostanziato, che è stato inviato all’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, l’UNAR, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità.
Con questo parere, sia pure sinteticamente, si sottolineava il carattere discriminatorio delle due delibere, una disparità di trattamento a danno tanto di cittadini di paesi membri dell’Unione Europea quanto dei cittadini appartenenti a paesi terzi, regolarmente residenti.
Tali delibere infatti risultano in contrasto, sia con il divieto di discriminazione stabilito dal Trattato Europeo all’articolo 13, sia con le altre norme di diritto comunitario che vietano le discriminazioni su base etnico-razziale, in particolare la direttiva 43 del 2000 dell’Unione Europea, che prevedono la parità di trattamento anche nell’accesso all’ottenimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica fra cittadini nazionali e cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo.
Le stesse delibere si pongono in contrasto anche con le norme, l’art 43 del Testo Unico sull’Immigrazione, che vietano la discriminazione anche in relazione ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti.
In sostanza queste due delibere, secondo l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, sono discriminatorie sia nei confronti dei comunitari sia nei confronti degli extracomunitari imponendo, senza che ciò abbia un giustificato motivo, dei requisiti molto pesanti che di fatto escludono dalla possibilità concreta di accesso agli alloggi tutti gli stranieri.

Sullo stesso argomento, la parlamentare europea Donata Gottardi ebbe a presentare, in data 31 gennaio 2008, una interrogazione parlamentare che ricalca le argomentazioni adottate ed espresse dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione laddove, appunto, si evidenzia la discriminazione.
L’ UNAR ha riscontrato in data 18 febbraio la richiesta da parte dell’Asgi di un parere in merito, e soprattutto di un intervento presso le autorità competenti.
Citiamo letteralmente la parte più significativa di questa risposta dell’Unar del 18 febbraio scorso laddove si dice che “ai fini della formulazione del parere questo ufficio non può che aderire integralmente alle argomentazioni giuridiche svolte dall’Asgi che ben colgono gli aspetti della discriminazione diretta e della discriminazione indiretta nel caso di specie. E per le motivazioni di cui sopra – il parere è indirizzato all’Agec, l’Agenzia Gestione Edilizia Comunale di Verona – vi invitiamo a voler annullare in via di auto-tutela le predette deliberazioni in quanto è manifesto in esse la violazione dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 215 del 2003 per quanto riguarda i cittadini comunitari”.

Ricorda, sempre l’UNAR, che le vittime di discriminazione, cioè coloro che avessero presentato domanda di assegnazione di questi alloggi, ottenendo un rifiuto sulla base dei requisiti adottati dall’ Agec, potrebbero agire avanti all’autorità giudiziaria in base a quanto previsto dall’art. 44 del T. U. sull’Immigrazione, promuovendo la cosiddetta azione civile contro la discriminazione. Insomma il parere dell’Unar è un parere granitico che accetta e adotta in pieno le argomentazioni già sollevate e proposte dall’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione e dalla stessa Europarlamentare Donata Gottardi.
Sembra che da questo punto di vista non ci sia niente da dire, tenendo conto anche, giusto sottolinearlo, che l’Unar è stato insediato non dal Governo Prodi, ma da quello precedente, cioè dalla stesse compagini politiche di cui fa parte il Sindaco di Verona.
Si tratta semplicemente di un ufficio che è stato attivato con l’assegnazione alle funzioni di magistrati in servizio di ruolo i quali si sono limitati a fare una valutazione di carattere strettamente giuridico e a tracciare le conclusioni che sono pienamente in linea con la normativa comunitaria e con la normativa nazionale.
Palese è la discriminazione da parte dell’Agec di Verona, tant’è che lo stesso presidente della commissione Franco Frattini ha ritenuto di dare una risposta altrettanto granitica prendendo una posizione chiarissima a riguardo e unicamente a fronte delle norme applicabili al caso specifico. Per l’appunto la risposta del presidente Franco Frattini è del 20 febbraio 2008 e dice: la situazione di cittadini di paesi terzi che risiedono in uno stato membro del quale hanno acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo è disciplinata dalla . La direttiva in questione avrebbe dovuto essere recepita da tutti gli stati membri, come lo è stata in effetti in Italia, e ai sensi dell’art.11 paragrafo 1 della Direttiva il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l’ottenimento di un alloggio.
Per quanto attiene invece i cittadini comunitari e i loro familiari, sempre Franco Frattini sottolinea che, l’art. 24 della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e ai loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, stabilisce che, fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base alla Direttiva stessa, nel territorio di uno stato membro, gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza dello stato membro che siano titolari di diritto di soggiorno. Le deroghe previste dal paragrafo 2 dello stesso articolo non riguardano l’accesso agli alloggi sociali.

Franco Frattini afferma che la legislazione è chiara e che le discriminazioni non hanno spazio nel nostro ordinamento giuridico, né per quanto riguarda i cittadini comunitari, né per quanto riguarda i cittadini extracomunitari e conclude sottolineando che per quanto attiene al loro campo di applicazione tali disposizioni escludono qualunque possibilità per uno stato membro di attribuire particolari privilegi ai propri cittadini senza attribuire i medesimi privilegi anche ai soggiornanti di lungo periodo. La commissione intende contattare le autorità italiane al fine di ricevere maggiori informazioni sulla questione e circa l’osservanza delle Direttive sopra citate.
La posizione espressa dal Presidente della commissione in questa fase è semplicemente una risposta all’interrogazione parlamentare dell’eurodeputata Donata Gottardi. Al momento ancora non esiste una vera e propria procedura di infrazione attivata dalla Commissione Europea che confidiamo però non mancherà di essere attivata proprio a seguito degli ulteriori chiarimenti e dell’acquisizione della documentazione specifica presso l’Agec di Verona.