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Visto turistico: quanto tempo deve passare, dopo la scadenza, per rientrare in Italia?

E’ necessario premettere che possono esservi discipline differenti, perché a seconda dei paesi di provenienza, può essere necessario o meno richiedere il visto d’ingresso per turismo per entrare nello spazio Schengen (si veda l’Accordo di Shengen del 14 giugno 1985 e la relativa Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 cui hanno progressivamente aderito tutti i paesi membri dell’Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda, e alcuni Stati terzi quali Islanda e Norvegia). Si precisa che chi proviene da paesi esentati dall’obbligo del visto, può attraversare la frontiera Schengen e, successivamente, chiedere direttamente alla questura, entro otto giorni dall’ingresso (art. 5, comma 2 del Testo Unico sull’Immigrazione), il pds per turismo.
In ogni caso, una volta che gli interessati hanno fatto ingresso in Italia il regime è sostanzialmente identico per entrambe le ipotesi.

Il visto può avere una durata massima di tre mesi (artt. 19 e 20 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Shengen) e la durata del pds per turismo (art. 5, comma 3, del Testo Unico sull’Immigrazione) può essere commisurata a quella indicata nel visto. Di conseguenza se il visto è stato rilasciato per un mese, il pds rilasciato dalla questura avrà uguale durata.

Si evidenzia che, una volta scaduto il pds, per poter rientrare in Italia deve passare un periodo di tre mesi dall’ultima presenza nello spazio Schengen, verificabile in base ai timbri di entrata e uscita apposti sul passaporto.

Può accadere che, soggetti provenienti da Paesi esentati dall’obbligo del visto, siano riusciti a ritornare in Italia anteriormente il decorso dei tre mesi, senza subire controllo alcuno. Si sottolinea però che, nel momento in cui gli stessi si recheranno in questura per chiedere il rilascio del permesso di soggiorno, si potrà verificare che non è effettivamente trascorso il periodo di interruzione previsto con conseguenze che, nella migliore delle ipotesi, si concretizzeranno nella notifica di un rifiuto del pds con invito a lasciare l’Italia, ovvero in un provvedimento di espulsione con conseguente impossibilità di rientrare nel nostro paese per ben 10 anni (art. 13, comma 14, del Testo Unico sull’immigrazione)