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Approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto in materia di esecuzione delle espulsioni

Il Consiglio dei Ministri in data 12 gennaio 2007 ha approvato un decreto legislativo che repisce la direttiva comunitaria 2003/110/CE che indicava le linee comuni in materia di espulsioni per via aerea e le procedure di mutua assistenza tra gli stati dell’Unione.
Il Decreto stabilisce le misure comuni per l’esecuzione di espulsioni per via aerea di stranieri inviati in Paesi terzi quando siano assenti voli diretti e i migranti debbano transitare in aeroporti situati in un altro stato membro dell’Unione.
Rispettando quanto stabilito dalle convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti umani, a partire dal principio di non respingimento stabilito dalla Convenzione di Ginevra, il transito per via aerea non sarà effettuato qualora il cittadino espulso corra il rischio di subire nel paese di destinazione o di transito trattamenti inumani, torture o pena di morte.
Il transito non sarà autorizzato anche nel caso in cui metta in pericolo la vita o la libertà a causa della razza, religione, nazionalità, etnia o convinzioni politiche che pongano la persona a rischio di persecuzione in quel paese.
Il decreto disciplina il transito, prevede la comunicazione preventiva delle coordinate di viaggio allo Stato membro destinatario della richiesta e i casi in cui il transito può essere rifiutato.
Stabilisce, inoltre, che la Direzione Centrale per l’Immigrazione e la Polizia delle frontiere del Dipartimento della P.S. sia l’autorità competente a ricevere ed inoltrare le richieste di transito.
Il decreto prevede inoltre le misure economiche a sostegno dello stato richiedente il transito; tra cui il vitto, l’alloggio, le cure mediche urgenti ed essenziali, nonchè l’obbligo di riammmettere sul proprio territorio lo straniero, qualora le operazioni di transito non siano andate a buon fine.

Fonte: Ministero dell’Interno