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Sospensiva dopo domanda di asilo post DL Cutro istruita con procedura accelerata e dichiarata infondata con obbligo di rimpatrio

Tribunale di L'Aquila, decreto del 26 febbraio 2024

Ph: Vanna D'Ambrosio - Roma, manifestazione 28 aprile "Non sulla nostra pelle"

Il richiedente asilo, proveniente dal Gambia, formalizzava domanda di asilo in data 7.09.2023 e dunque piena vigenza della Legge 50/2023 (c.d. “Cutro”). La Questura di Chieti, stante la provenienza da Paese inserito nella lista dei Paesi sicuri, catalogava la domanda come procedura accelerata e convocava il richiedente asilo presso la competente Commissione territoriale per il giorno 26.09.23. Il giorno stesso veniva respinta la domanda di asilo per manifesta infondatezza ed allegato ordine di rimpatrio. Il ricorrente, ancora sprovvisto di un permesso di soggiorno idoneo per lo svolgimento di attività lavorativa (stante la celerità della procedura) avrebbe dovuto pertanto lasciare il territorio nazionale, stante l’obbligo di rimpatrio in calce al decreto della Commissione Territoriale.

Veniva pertanto tempestivamente presentato ricorso al Tribunale competente – Sezione Immigrazione – con istanza cautelare di sospensiva dell’esecutività del provvedimento impugnato.

Il Collegio giudicante – inaudita altera parte – osserva come allo stato degli atti e senza aver potuto previamente  “sentire il migrante”, ricorrano le “gravi e circostanziate ragioni” di cui all’art. 35 bis, comma 4, D. Lgs. 25/2008. Tale decisione giunge all’esito di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame, e dunque nell’ottica di salvaguardia del diritto alla tutela giurisdizionale e di difesa che verrebbero altrimenti violati stante l’obbligo di rimpatrio.

Così motiva il Collegio, accogliendo la suddetta istanza cautelare:

“… il tempo necessario per accertare la fondatezza o meno dell’istanza del ricorrente anche nell’ottica della perimetrazione costituzionalmente orientata degli obblighi di cui all’art. 5, comma 6, di cui all’art. 19, commi 1.1. e 1.2., così come di recente richiamati da Cass. civ., ordd. nn. 28161/2023 e 28162/2023, impone, prudenzialmente, di disporre la sospensione, in via cautelare, degli effetti del provvedimento impugnato. E ciò onde evitare, nell’ottica del principio dell’effettività della tutale giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost., che l’eventuale accoglimento del ricorso non sia suscettibile di esecuzione per essere stato il migrante medio tempore rimpatriato. Pertanto, in accoglimento dell’istanza cautelare appena esaminata, s’impone la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato dal ricorrente”.

Si ringrazia l’avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento.


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