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Matrimonio: cosa fare quando manca il nulla osta per le pubblicazioni?

Si verifica spesso che per motivi, per lo più religiosi o politici, il matrimonio tra cittadini stranieri o tra stranieri e italiani che vivono in Italia è reso molto difficoltoso perché mancano alcuni certificati indispensabili per ottenere le pubblicazioni e, quindi, celebrarlo.

L’art. 116 del codice civile (“Il matrimonio dello Straniero nello Stato”) prevede al terzo comma che lo straniero che ha il domicilio o la residenza nello Stato deve fare la pubblicazione secondo le disposizioni del codice stesso.
Le pubblicazioni di matrimonio sono una formalità che ha lo scopo di portare alla conoscenza di tutti l’intenzione di due persone di contrarre il matrimonio. Serve per consentire, eventualmente, a chi avesse qualcosa da opporre allo stesso di farlo. Il termine di preavviso è non inferiore a 10 giorni (con due domeniche incluse) tra la data dell’inizio delle pubblicazioni e la data di celebrazione del matrimonio.
Per chiedere le pubblicazioni è necessario che i futuri sposi producano i seguenti documenti:

1. il certificato di nascita;

2. il nulla osta al matrimonio nel caso di cittadini stranieri (art.116, comma 1).

Il nulla osta al matrimonio altro non è che un certificato rilasciato dalle autorità del paese di origine da cui risulta che il richiedente è libero di sposarsi in quanto non risultano impedimenti.
Con questi due certificati, entrambi tradotti e legalizzati presso l’ambasciata italiana nel paese di provenienza, è possibile richiedere le pubblicazioni per il matrimonio.

Molti cittadini stranieri non riescono ad ottenere il certificato di nulla osta al matrimonio da parte delle autorità del loro paese. Ciò accade spesso per motivi di carattere religioso oppure per motivi di carattere politico.

Cosa succede in questi casi?

L’Ufficiale di stato civile deve rifiutare di dar luogo alle pubblicazioni di matrimonio perché mancano i documenti richiesti. Gli interessati a questo punto si rivolgono al Tribunale per chiedere che sia accertato il loro diritto di contrarre matrimonio e l’assenza di circostanze che possano validamente impedirlo.

Esiste una recente ordinanza della Corte Costituzionale che richiama i principi interpretativi finora accolti dalla magistratura. Si fa riferimento ad una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Roma, volta ad offrire una possibile soluzione a questi problemi.
Il Tribunale di Roma, ha prospettato la illegittimità costituzionale dell’art. 116 del codice civile in quanto la norma non prevede espressamente che nel caso in cui non sia possibile ottenere i certificati dalle autorità dei paesi di provenienza, si possa provvedere con una attestazione sostitutiva. Secondo il Tribunale di Roma l’art. 116 del c.c. non prevede, quindi, che si possa dimostrare in altro modo che ci sono tutti i requisiti per sposarsi. Pensiamo all’ipotesi di chi è già sposato nel proprio paese o vi sia un grado di parentela prossima tra le due persone che intendono sposarsi.
Il Tribunale di Roma ha dunque sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione citata e la Corte Costituzionale l’ha respinta con l’ ordinanza interpretativa n. 14 del 30 gennaio 2003.
Nell’ordinanza si riassumono gli orientamenti della magistratura su questo tema e si ricorda che, nel caso in cui fosse dimostrato dai coniugi che il certificato di nulla osta è stato rifiutato per motivi che sono contrari ai principi del nostro ordinamento giuridico (come i motivi religiosi o politici), è possibile il rimedio del ricorso all’autorità giudiziaria (in base all’art. 98 c.c.) chiedendo che sia il Tribunale ad accertare che non sussistono impedimenti al matrimonio e quindi ad ordinare all’Ufficiale di stato civile di dar luogo comunque alle pubblicazioni.

Il rigetto della questione da parte della Corte Costituzionale, sottolinea che non serve abrogare l’art. 116 del c.c. per consentire una soluzione a questi problemi, ma è perfettamente sufficiente utilizzare il rimedio previsto dalla legge ovvero il ricorso al Tribunale contro il rifiuto delle pubblicazioni per consentire all’autorità giudiziaria di verificare l’assenza di impedimenti al matrimonio (validi secondo i principi dell’ordinamento italiano).

Inoltre l’art. 16 della L. 218/95, che regola le norme di diritto internazionale privato (quindi anche il recepimento nell’ordinamento italiano di atti provenienti dalle autorità straniere) prevede che non possa avere riconoscimento o comunque esecuzione nell’ordinamento italiano un provvedimento di un autorità straniera che sia contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, i cosiddetti principi dell’ordine pubblico internazionale.
Quindi nel caso in cui fosse rifiutato il certificato del nulla osta al matrimonio (ad esempio dall’Algeria) è possibile fare ricorso al tribunale in base all’art. 98 del c.c. chiedendo che sia il Tribunale italiano ad accertare che non esistono impedimenti al matrimonio. E’ chiaramente interesse dei futuri sposi dimostrare con altra documentazione e testimonianze che non esistono impedimenti che siano previsti dalla legge italiana e quindi chiedere che il Tribunale ordini all’Ufficiale di stato civile di dar luogo alle pubblicazioni anche in mancanza del certificato richiesto.

Questa prassi è ormai diffusa in tutti i Tribunali e si tratta di una procedura relativamente rapida che consente ai futuri sposi di coronare il loro sogno in tempi abbastanza contenuti.