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L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale durante la sanatoria

La Regione Lazio ha riconosciuto tempestivamente il diritto dei lavoratori immigrati,in corso di regolarizzazione, di essere NORMALMENTE iscritti al S.S.N come normali lavoratori e non più come “clandestini”. Quindi la PIENA ASSISTENZA SANITARIA, compreso il diritto di scegliere un medico di base di fiducia, indispensabile nel caso in cui il lavoratore sia malato e necessiti del certificato di malattia, onde poter beneficiare dell’indennità di malattia a carico dell’Inps.
Nel corso del tempo, si sono allineate altre regioni come la Regione Toscana, Regione Friuli, Provincia di Bolzano. Queste decisioni derivano da una semplice interpretazione basata sui principi generali che regolano il diritto all’assistenza sanitaria. Se le persone, in base alla regolarizzazione, stanno lavorando, hanno già versato il contributo forfetario (che comprende anche il S.S.N.) e ora stanno proseguendo con il pagamento, sarebbe assurdo escluderle dall’iscrizione e dalle prestazioni.

Nella determinazione della Regione Toscana si fanno delle osservazioni interessanti. I lavoratori immigrati in fase di regolarizzazione formalmente non sono riconducibili a nessuna delle categorie di soggetti previste dagli art. 34/35 del Testo Unico sull’immigrazione riguardo l’assistenza sanitaria. L’art. 34 riguarda l’assistenza sanitaria per i cittadini immigrati regolarmente soggiornanti e l’art. 35 è dedicato al riconoscimento del diritto più limitato all’assistenza sanitaria ai cittadini non comunitari irregolari. Infatti si dice che non avendo titolo all’iscrizione obbligatoria o facoltativa al servizio sanitario in quanto non regolarmente soggiornanti né al rilascio del tesserino per stranieri temporaneamente presenti in quanto non irregolari o indigenti, questi signori rimarrebbero fuori da qualsiasi ambito di tutela sanitaria. Non sono completamente regolari perché non hanno il permesso di soggiorno ma poiché hanno presentato la domanda di regolarizzazione e stanno lavorando
non possono nemmeno essere considerati come persone prive di mezzi di sussistenza.

La Regione Toscana osserva che, in buona sostanza i lavoratori in fase di regolarizzazione hanno diritto all’iscrizione obbligatoria come se fossero regolarmente soggiornanti in quanto hanno in corso regolare attività di lavoro subordinato.
Il ragionamento è che i lavoratori stanno versando i contributi quindi non si vede come potrebbero essere esclusi dal riconoscimento del pieno diritto d’iscrizione del S.S.N.
Viene quindi data disposizione di riconoscere, in base alla sola documentazione attestante l’inoltro della domanda di regolarizzazione, l’iscrizione della durata di sei mesi in via provvisoria, salvo proroga se entro questo termine non sia ancora stata perfezionata la regolarizzazione e salvo trasferire l’iscrizione da una posizione provvisoria a un’iscrizione definitiva dopo aver ottenuto il contratto di soggiorno.

Stiamo attendendo la stessa decisione anche da parte della Regione Veneto, dove le Asl stanno ancora rifiutando l’iscrizione al S.S.N. agli stranieri che possono esibire la dichiarazione di emersione inoltrata in posta dal datore di lavoro.