Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Quali sono le norme in materia previdenziale a carico di società straniere?

Si evidenzia che l’accordo di cui sopra si colloca tra quelli che regolamentano gli obblighi in materia di assicurazione sociale nel caso di lavoratori di paesi terzi, temporaneamente soggiornanti in un paese diverso dal loro per motivi di lavoro.

L’ipotesi tipica considerata da questi tipologia di accordi è il cosiddetto distacco temporaneo all’estero ovvero il caso in cui il lavoratore viene inviato fuori dal suo Paese a collaborare con una impresa locale, collegata o meno con l’impresa italiana.

Esempio pratico – Quando viene mantenuto il rapporto di dipendenza dall’impresa estera, ma si opera momentaneamente in Italia nell’interesse di un’ impresa locale, si devono considerare da un lato le procedure di autorizzazione all’ingresso espressamente previste all’art. 27 del T.U. sull’immigrazione (“Ingresso per lavoro in casi particolari”), che disciplina il rilascio di quei pds che permettono di svolgere un’attività lavorativa determinata, ma che non consentono di stabilirsi nel nostro paese. Dall’altro devono essere esaminate le varie Convenzioni stipulate dall’Italia in materia di sicurezza sociale, al fine di evitare il fenomeno della “doppia contribuzione”, ove si stabilisce se i contributi previdenziali debbano essere versati nel paese di provenienza o in quello di destinazione. Questi accordi risentono indubbiamente delle differenze, a volte notevoli, relative alla disciplina del lavoro e del regime delle assicurazioni sociali vigenti nei diversi paesi.

Fatta questa premessa generale, nell’ipotesi dei lavoratori distaccati temporaneamente dagli Stati Uniti, esiste l’Accordo bilaterale stipulato tra Italia e Stati Uniti in materia di sicurezza sociale del 23 maggio 1973 di cui al quesito, che prevede che i contributi non vengano versati in Italia, ma nel paese di origine con possibilità, quindi, di rimanere in regola con la propria posizione assicurativa.
Si evidenzia che la suddetta Convenzione non si applica però alla legislazione concernente gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, la disoccupazione e gli assegni familiari, perché si tratta di prestazioni per le quali negli Stati Uniti vige un differente regime legale assicurativo di natura privata.

Ne consegue che, il lavoratore dovrebbe considerarsi regolarmente assicurato negli Stati Uniti e non soggetto all’obbligo di versare i contributi in Italia. Mentre non essendovi, come si è sopra evidenziato, un’assicurazione specifica sugli infortuni sul lavoro, la ditta che occupa il lavoratore in Italia, dovrebbe considerarsi soggetta all’obbligo di assicurarlo sia per infortunio, che per malattia.

Pertanto tali obblighi devono essere adempiuti sul territorio italiano proprio perché non sono alternativamente soddisfatti negli Stati Uniti, e non sono, quindi, disciplinati dalla Convenzione in oggetto.