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Carta di soggiorno: come inserire moglie e figlio?

Innanzitutto ci sembra che gli elementi per riconoscere l’indennità di maternità ci fossero tutti (anche nel caso di lavoro stagionale) e questo aspetto meriterebbe di essere approfondito.
L’art. 30, comma 1, lettera c, del Testo Unico sull’Immigrazione (non modificato dalla legge Bossi- Fini) prevede che il pds per motivi familiari sia rilasciato al familiare straniero, regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in pds per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.

Si evince che l’applicazione “letterale” di questa norma dovrebbe consentire la conversione del pds per motivi di salute in pds per motivi di famiglia, perché comunque la persona interessata – la moglie – è in possesso di un regolare pds rilasciato in perfetta continuità con il precedente per lavoro stagionale. Si precisa inoltre che l’avere rilasciato un pds per motivi di salute in un caso come questo, potrebbe essere discutibile perché la posizione della persona interessata era quella di lavoratrice regolarmente soggiornante e l’eventuale sospensione del rapporto di lavoro dovuta all’intervenuta maternità dovrebbe essere sempre ricondotta nell’ambito di un pds per lavoro.
In altre parole, la maternità è un evento naturale che può capitare a qualsiasi lavoratrice e che costituisce tipicamente una causa di sospensione del rapporto di lavoro. Non per caso l’indennità di maternità viene riconosciuta anche in presenza di contratti a tempo determinato o di tipo stagionale.
Ne discende che il pds per motivi di salute, nel caso in oggetto, non si configura come un pds che – a causa della gravidanza – è stato rilasciato ad una persona che altrimenti avrebbe dovuto essere espulsa dall’Italia, bensì ad una persona regolare.

Non vediamo motivo per cui il tipo di pds posseduto dalla signora non possa essere convertito in pds per motivi di famiglia come previsto dall’art. 30 del T.U. sull’ Immigrazione.
Si aggiunge infine che l’argomento relativo al reddito è rilevante fino ad un certo punto, considerato che, come precisato nel quesito, l’interessato attualmente dispone di un reddito che è superiore ai parametri minimi previsti per la ricongiunzione familiare. Si evidenzia in tal senso che, se nel momento in cui si vuole esercitare il diritto alla coesione familiare esiste un livello minimo di reddito, documentabile a prescindere dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, si deve ritenere che sussistono i requisiti economici per la ricongiunzione familiare, quindi per la conversione del pds per motivi familiari.

Consigliamo all’interessato di insistere con la questura di Rimini perché comunque sia dato un riscontro formale, cioè scritto alla sua domanda al fine di avere almeno possibilità di fare ricorso presso il Tar che dovrebbe essere facilmente accolto, visto che si tratta semplicemente di applicare alla lettera una legge dello Stato.