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Carta di soggiorno – Ne ha diritto un maggiorenne straniero adottato da un italiano?

Il fatto di avere un legame di parentela con cittadini italiani è preso in considerazione dalla legge considerato che l’art. 9 del T.U. sull’Immigrazione in questi casi garantisce un trattamento di maggior favore.
Si prevede infatti (art. 9, comma 2) che “La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in Italia”. La norma però non cita i figli maggiorenni.
Si precisa che il figlio adottivo è equiparato al figlio a tutti gli effetti (art. 29, comma 2), ma nel caso in oggetto, il ragazzo è maggiorenne e, come tale, non rientra nella previsione legislativa.
Si ritiene peraltro che – trattandosi di persona maggiorenne – egli dovrebbe provvedere al proprio sostentamento e, quindi, non parrebbe possibile tracciare una analogia tra il caso di cui al quesito non previsto dalla legge ed uno invece dalla stessa previsto.
La legge infatti prevede il rilascio della carta di soggiorno al figlio minore di cittadino italiano (adottivo o naturale non fa differenza), ma certo non si può considerare la situazione del figlio minore come analoga a quella del figlio maggiorenne, specialmente se questi è in grado di vivere autonomamente.
In questo caso tenderei ad escludere che ci sia la possibilità di pretendere la carta di soggiorno, a meno che il figlio adottivo non svolga una attività economica e, quindi, non maturi in proprio i requisiti per ottenerla.