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Regolarizzazione – Possibilità per i neoregolarizzati di rinnovare il pds per lavoro autonomo

Si propone il commento ad un recentissimo provvedimento dell’autorità giudiziaria che riguarda il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo da parte di persone che hanno beneficiato della regolarizzazione per motivi di lavoro subordinato o per motivi di lavoro domestico.

Come abbiamo già comunicato in precedenti puntate, l’orientamento assunto dalle questure su indicazione ministeriale è quello di rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno ai cosiddetti neoregolarizzati, (che si sono avvalsi dell’ultima sanatoria per motivi di lavoro subordinato o domestico) qualora risulti che queste persone, al momento del rinnovo stiano svolgendo un’attività di lavoro autonomo di qualsiasi tipo, e, quindi, ne abbiano chiesto il rinnovo per motivi di lavoro autonomo.

Il rifiuto – che in questi ultimi tempi viene comunicato da parte di tutte le questure – si basa essenzialmente sulla lettura della norma di cui all’art. 1, comma 5, del Decreto Legge n. 195/2002 – convertito nella legge 222/2002 – che prevede che alla scadenza il permesso di soggiorno venga rinnovato previa verifica della disponibilità di una occupazione a tempo determinato o a tempo indeterminato. Analoga disposizione è prevista per quanto riguarda la regolarizzazione inerente i cosiddetti domestici o “badanti”, richiedendosi sempre la verifica della prosecuzione del rapporto di lavoro o comunque della disponibilità di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo indeterminato.
In altre parole, l’infelice formulazione della norma in materia di regolarizzazione sembra essere disposta per impedire agli stranieri che abbiano usufruito dei benefici connessi alla regolarizzazione di cambiare tipo di lavoro o comunque di svolgere attività diversa dal lavoro subordinato.
Questa è quantomeno l’interpretazione adottata dal Ministero dell’Interno e applicata dalle questure.

Contro provvedimenti di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo adottati dalle questure è stato proposto più di un ricorso ai diversi TAR territorialmente competenti. Abbiamo notizia di un’ordinanza del TAR del Veneto, che ha disposto la sospensione del provvedimento di rifiuto per il rinnovo per lavoro autonomo. Si tratta di una decisione cautelare, quindi un provvedimento ad efficacia provvisoria, adottata il 1 luglio 2004. Poichè la relativa sentenza non è stata ancora emanata, non si conoscono ancora le motivazioni che da parte del TAR dovrebbero sostenere questa decisione.
Non si sa nemmeno se il TAR abbia ritenuto di rimettere la decisione alla Corte Costituzionale a fronte di una denunciata disparità di trattamento tra immigrati nella loro generalità e neoregolarizzati.
Infatti – mentre costituisce un diritto pacifico di tutti gli stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno per lavoro la possibilità di ottenere un rinnovo anche per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo – in base all’interpretazione della norma di regolarizzazione si riterrebbe per i neo regolarizzati di escludere tale possibilità.
Si concretizzerebbe, quindi, una discriminazione tra immigrati regolarmente soggiornanti con la pretesa di stabilire uno status giuridico speciale per i neoregolarizzati destinato a durare per tutta la loro futura vita in Italia, a differenza degli altri stranieri che sono arrivati in Italia con le cosiddette quote oppure degli altri stranieri che si sono regolarizzati con uno dei precedenti provvedimenti di regolarizzazione.
Questa discriminazione è stata denunciata nel ricorso e verosimilmente le argomentazioni sono state condivise dal TAR che ha disposto la sospensione a tutti gli effetti del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Non mancheremo nei prossimi giorni di inserire l’ordinanza nel sito e di dare contezza delle motivazioni in base alle quali il Tribunale ha adottato questo provvedimento.

Si tratta comunque di un provvedimento molto importante perché è la prima interpretazione di cui abbiamo notizia che va nel senso di riconoscere quantomeno indirettamente il diritto dei lavoratori neoregolarizzati di svolgere anche attività di lavoro autonomo e riconoscere quindi che il provvedimento di rifiuto del rinnovo opposto dalle questure appare come un provvedimento illegittimo. Tant’è che i suoi effetti sono stati sospesi.
Si tratta quindi di un provvedimento che dovrebbe aprire la strada a tanti altri ricorsi analoghi da parte degli interessati, cioè di coloro che dopo aver svolto attività di lavoro subordinato oggetto di regolarizzazione, si sono rivolti ad altre opportunità di produzione di reddito intraprendendo le più svariate attività di carattere autonomo, sia come imprenditori artigiani, come collaboratori in base a contratti di collaborazione a progetto, sia come commercianti o per qualsiasi attività di altro genere nell’ambito di lavoro autonomo.

Naturalmente non è detto che anche altri Tribunali Amministrativi Regionali si conformino a questa decisione ma intanto è importante notare che, l’unica decisione di cui si ha notizia, è una decisione favorevole per gli immigrati, che ha accolto le argomentazioni critiche rispetto ad una ammissibilità del trattamento discriminatorio tra stranieri regolarmente soggiornanti.