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Diritto di voto e partecipazione al pubblico impiego per i cittadini migranti

Intervista a Roberto Faure, avvocato

Nonostante la legislazione non preveda il diritto di voto amministrativo per i cittadini migranti, alcuni Comuni italiani, tra cui Genova e Venezia, stanno proseguendo il percorso della modifica dello Statuto per garantire, a tutti i cittadini residenti nel proprio territorio, il diritto all’elettorato attivo e passivo.
Il recente parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso in merito all’estensione del diritto di voto ai consigli circoscrizionali per i cittadini stranieri residenti nel Comune di Forlì, risulta un segnale importante in questo senso.

Un altro ambito in cui si assiste ad una forte discriminazione è quello che riguarda l’ammissione al pubblico impiego dei cittadini stranieri. La Provincia di Genova si sta movendo per garantire pieni diritti ai migranti residenti nel proprio territorio ed ha recentemente modificato il proprio regolamento in materia di partecipazione ai concorsi pubblici.

Su questi argomenti abbiamo chiesto un commento all’avvocato Roberto Faure di Genova, che sta seguendo sia alcuni procedimenti contro la discriminazione per l’ammissione al pubblico impiego degli stranieri regolarmente soggiornanti, sia il tema del diritto di voto.
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Domanda: Come commenta la via aperta dal Consiglio di Stato che ha espresso parere favorevole all’estensione ai cittadini stranieri del diritto al voto attivo e passivo, alle elezioni circoscrizionali?

Risposta: Recentemente c’è stato un parere del Consiglio di Stato (n. 8007 del 28 luglio 2004) che costituisce una risposta alla nota del Ministero che contestava la possibilità degli Enti locali di attribuire il voto amministrativo agli stranieri residenti. Questo parere consegue ad una modifica nel 2001 dello Statuto del Comune di Forlì, che attribuiva il voto amministrativo nei Consigli Circoscrizionali agli stranieri regolarmente residenti.
Il Consiglio di Stato con questo parere (non modifica la situazione legislativa e non è neppure una sentenza) che proviene dal massimo organo della giustizia amministrativa, fornisce una serie di spunti e un’indicazione precisa su alcuni concetti rilevanti.

In particolare, il Comune di Forlì riteneva che il corpo elettorale del Comune coincida con la popolazione del Comune, stranieri residenti compresi.
La norma, di cui al T.U. sugli Enti Locali di cui all’art.8, (che riguarda i Consigli di Circoscrizione), rimetteva alla volontà statutaria del Comune, l’individuazione dei soggetti titolari dell’elettorato attivo e passivo per i Consigli di Circoscrizione.
Secondo il Consiglio di Stato “Il termine ‘popolazione’, raccordato con il principio di ‘partecipazione popolare’, implica chiaramente, nella sua onnicomprensività, che di essa fanno parte tutti i residenti, cittadini italiani e non, ivi compresi cioè gli stranieri che, per ragioni di lavoro, vivono stabilmente nel territorio comunale e sono quindi pienamente legittimati, al pari dei cittadini, a far valere di fronte alle istituzioni le proprie particolari esigenze, connesse con il loro radicamento nel territorio.
Questo punto è molto interessante perché ritiene che il termine popolazione vada riferito non solamente ai cittadini italiani. Questo è anche la base della concezione giuridica su cui si è fondato la modifica statutaria del Comune di Genova, come è valutata dai costituzionalisti che hanno avvalorato la scelta genovese e che sono stati interpellati direttamente dal Comune.
Chi è il popolo italiano titolare della sovranità ai sensi dell’art.1 della Costituzione?
Secondo quanto appare da questo parere, è costituito sia dai cittadini, sia dai non cittadini formalmente ma che, secondo certa dottrina importante in materia sociologica e politica, sono ritenuti avere la cittadinanza sociale, anche se non giuridica, di uno Stato o di una sua parte. In sostanza coloro che hanno un collegamento con il territorio, sono radicati sul territorio.
Questa è sicuramente l’importanza che è stata notata anche sul commento che ci viene dalla Regione Emilia Romagna, che aveva richiesto il parere nell’interesse del Comune di Forlì, perché questa è una novità nelle intenzioni degli organi giudicanti o, comunque di giustizia amministrativa.
In particolare, questo parere del Consiglio di Stato fa notare che anche il Ministero, nella nota del 2004, fa riferimento al carattere onnicomprensivo del termine popolazione che, quindi, può essere riferito, anche secondo il Ministero, ai non cittadini.
Nello stesso parere c’è un altro punto che è sicuramente interessante e cioè il riferimento al fatto che la legge allo Stato non prevede limitazioni di carattere generale per l’accesso al pubblico impiego e alle pubbliche funzioni per i non cittadini che sono regolarmente residenti. Questo è un punto interessante perché si conforma ad una giurisprudenza, che si sta consolidando, che ammette al pubblico impiego gli stranieri regolarmente soggiornanti.

D: Per quanto riguarda l’ammissione al pubblico impiego dei cittadini stranieri, la Provincia di Genova ha recentemente modificato il proprio regolamento in materia di partecipazione ai concorsi pubblici. Quali sono le novità e i limiti introdotti da questa modifica?

R: A Genova abbiamo avuto recentemente diverse pronunce, ottenute con un procedimento contro la discriminazione, come previsto dal T.U. sull’immigrazione all’art.44, che hanno stabilito che possono partecipare ai pubblici concorsi e devono essere assunti negli ospedali e Enti pubblici, gli infermieri che sono regolarmente residenti. E, in seguito a queste pronunce, alcuni cittadini stranieri stanno già lavorando negli ospedali liguri.
Questa giurisprudenza che viene sia da Genova che dalla Corte d’appello di Firenze, sempre in materia di azione civile contro la discriminazione, ha anche indotto – e questa è una novità genovese – la Provincia di Genova a modificare il proprio regolamento in materia di partecipazione ai concorsi pubblici banditi dalla Provincia.
Con una delibera del 7 settembre 2004, la Provincia di Genova, visto l’orientamento favorevole del TAR Liguria (la sentenza n. 399/2001, che è stata la prima che ha ammesso uno straniero al pubblico impiego, anche in questo caso, come infermiere) nei requisiti di accesso del nuovo regolamento sugli uffici e i servizi, all’art.73, ha stabilito che “possono inoltre accedere al pubblico impiego i soggetti non appartenenti agli Stati europei regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ai sensi del decreto legislativo 286 del ’98”( T.U. sull’immigrazione). In questo modo, ha rimosso anche materialmente dai prossimi bandi di concorso questo equivoco che aveva dato origine ad un contenzioso giurisprudenziale.

Questa modifica regolamentare della Provincia di Genova, però, a mio avviso, va criticata sotto un aspetto: vengono poste delle limitazioni nell’accesso al pubblico impiego in Provincia per i posti dei livelli dirigenziali, “per i posti degli avvocati dell’amministrazione, per i posti per i quali è previsto l’esercizio di funzioni che comportano l’elaborazione, la decisione e l’esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi e per i posti per cui è previsto l’esercizio di funzione di controllo di legittimità e di merito”. In sostanza gli impieghi più importanti.
Questa limitazione, in realtà, ha sminuito il significato sicuramente importante e positivo di questa modifica regolamentare perché gli pone dei limiti che allo Stato, dalla legge, non derivano. Perché, la giurisprudenza che si è sviluppata ad esempio a Genova ha ammesso che potrebbero esserci dei posti per cui la legge esplicitamente e per il caso specifico preveda la necessità della cittadinanza italiana in deroga ad un principio generale di accesso al pubblico impiego.
Questi limiti posti dalla norma del regolamento della Provincia di Genova non credo siano in sintonia con quanto stabilisce la legge. Di conseguenza, da un lato, è stato stabilito un principio che materialmente avrà un effetto sicuramente positivo, dall’altro sono stati però posti dei limiti che anche essere contestati davanti al giudice. Se, per esempio, la Provincia ha bisogno di un ingegnere informatico a livelli dirigenziali e vuole partecipare al concorso un regolarmente soggiornante indiano – l’India è famosa per avere degli ingegneri di altissimo livello informatico -, non si capisce perché la Provincia non debba approfittare di chi voglia partecipare al concorso e sia, magari, anche più bravo degli altri per motivi propri. Questi, quindi sono i limiti e questa la novità.

D: A che punto è il percorso di modifica statutaria intrapreso dal Comune di Genova per ammettere anche i cittadini stranieri all’elettorato attivo e passivo?

R: Riguardo al voto, c’è stata la modifica statutaria che ormai è compiuta e perfetta e il Comune di Genova deve solamente compiere una modifica regolamentare per stabilire le forme di creazione delle liste elettorali, cosa per la quale non sono richieste le maggioranze necessarie per modificare lo Statuto e attribuire il diritto sostanziale e, da quanto è riportato sui quotidiani, il Sindaco è certo che questa modifica regolamentare si attuerà quanto prima, sicuramente prima delle prossime elezioni.

A cura di Zappon Milena, Melting Pot