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Rinnovo pds negato per chi svolge attività di lavoro autonomo in ambito di regolarizzazione

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Si tratta di un argomento già trattato e che appare utile affrontare nuovamente cioè la problematica che si pone per i neo regolarizzati, ossia per coloro che hanno beneficiato dell’ultima regolarizzazione contemporanea all’entrata in vigore della legge Bossi – Fini.
In particolare, relativamente ai regolarizzati per lavoro subordinato che hanno successivamente avviato un’attività di lavoro autonomo di vario genere (commercio, artigianato), comprese quelle forme di lavoro autonomo che si qualificano come collaborazione coordinata o collaborazione a progetto (come attualmente denominate dalla legge Biagi del 14 febbraio 2003, n. 30, approvata il 5 febbraio 2003 – pubblicata nella G.U n. 47 del 26 febbraio 2003 – entrata in vigore il 13 marzo 2003), l’interpretazione della legge Bossi Fini, porterebbe a rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto per lavoro subordinato nei confronti di chi risulti svolgere attività di lavoro autonomo di qualsiasi genere.
In altre parole, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno le questure negano la possibilità di convertire il p.d.s. per lavoro subordinato a p.d.s. per lavoro autonomo; e ciò sulla scorta di un’interpretazione piuttosto discutibile della norma sulla regolarizzazione introdotta dalla legge Bossi Fini (art. 33, L. 30 luglio 2002, n. 189) e dal contemporaneo decreto legge relativo alle diverse categorie di lavoratori (art. 1, D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito nella L. 9 ottobre 2002 n. 222).
Tuttavia, il primo orientamento in tal senso è stato espresso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con la pronuncia dell’ordinanza cautelare che nel luglio scorso ha sospeso gli effetti dei provvedimenti di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si attende ora che venga depositata la sentenza che, con più ampia motivazione, possa dare ragione al ricorrente riconoscendogli – come già avviene in via generale a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti – il diritto di avvalersi della facoltà di cambiare tipo di attività lavorativa e, quindi, di passare in qualsiasi momento, dal lavoro subordinato al lavoro autonomo e viceversa.
Nello stesso periodo un’ulteriore ordinanza del TAR Veneto (n. 770), ha nuovamente ribadito questo orientamento accogliendo un ricorso e pronunciando la sospensione del rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, nei confronti di un neo regolarizzato. Anche in questo caso, però, si ha soltanto un’ordinanza e non ancora una sentenza vera e propria.
Se da un lato la questura di Padova ha inviato una nota al ministero dell’Interno manifestando l’intenzione di provvedere alla conversione del pds in lavoro autonomo, dall’altro lato altre questure mantengono un orientamento restrittivo: la questura di Bologna ha infatti recentemente rigettato la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno – conseguito in seguito alla sanatoria – ad uno straniero in possesso di documentazione attestante l’esercizio di attività autonoma. Vedremo se anche il TAR Emilia-Romagna si conformerà all’orientamento assunto dal TAR Veneto.
A La Spezia, invece, il Questore assieme alla dirigente dell’Ufficio immigrazione, hanno risolto la questione disponendo la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nei confronti dei neo regolarizzati che, al momento del rinnovo, dimostrano di avere in corso di svolgimento una attività lecita di lavoro autonomo.
Risulta evidente che, in assenza di chiare direttive impartite dal ministero dell’Interno, ci si trova, per l’ennesima volta, di fronte ad orientamenti delle questure che sono diversificati.