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Esposto presentato alla Procura di Gorizia per il sequestro del CPT

Gorizia, 28 febbraio 2005

Alla Procura della Repubblica di Gorizia

e p.c.
alla Sezione centrale di controllo sulla gestione
delle Amministrazioni dello stato
della Corte dei Conti

al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia

al Sindaco del Comune di Gradisca

al Prefetto di Gorizia

Oggetto: Esposto su presunte illegittimità ed abusi amministrativi, illiceità edilizie ed urbanistiche in merito alla costruzione di un nuovo Centro di Permanenza Temporanea presso l’ex caserma Ugo Polonio di Gradisca d’Isonzo (GO).

I sottoscritti Alessandro Metz, Gianfranco Bettin e Gianni Pizzati

Premesso che
Sono ormai in fase di conclusione i lavori di costruzione ed allestimento di un Centro di Temporanea Permanenza ed Assistenza nell’ex caserma militare Ugo Polonio di Gradisca d’Isonzo. I lavori sono iniziati da oltre un anno, ma a tutt’oggi la documentazione relativa all’opera pubblica in oggetto risulta essere mancante di atti doverosi, dato che non si tratta di un’opera destinata alla difesa militare, come da esplicite dichiarazioni del Ministro Pisanu.
Nè la Regione Friuli Venezia Giulia, nè il Sindaco del Comune interessato hanno ancora ricevuto copia di tutti gli atti citati nella risposta della Prefettura (Allegato_1_) di data 30 dicembre 2004 al responsabile P.O. dei servizi tecnici del Comune di Gradisca d’Isonzo.
Detta risposta pretende di documentare in modo esaustivo tutto l’iter procedurale seguito dal Ministero dell’Interno o dai suoi Organi delegati (dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e Prefetto di Gorizia), proprio per questo, si rilevano gravi carenze.

L’iter in esame sembra essere impugnabile per i seguenti motivi:
1. Se, come auspicato dall’allora Ministro Bianco (vedi Allegato_2_), l’allestimento del Centro, rivestiva carattere di massima urgenza per fronteggiare una emergenza, detti auspici sono stati del tutto disattesi ponendo la costruzione del C.P.T. in un regime diverso da quello previsto e quindi assoggettabile sia alla riverifica della emergenzialità della situazione di merito, sia alla necessaria intesa con la Regione.

2. A tutt’oggi risulta incomprensibile la tipologia di destinazione degli edifici che troverebbero giustificazione, per le modalità tecniche e amministrative seguite, solo nel caso si trattasse di edificio ad uso militare, con ciò ponendosi in netta contraddizione con le reiterate dichiarazioni del Ministro Pisanu anche alla Regione Friuli Venezia Giulia.

3. In maggior dettaglio ricordiamo che:
A) Come risulta dalla documentazione ufficiale che alleghiamo, anche se l’ipotesi di realizzare un Centro sembrerebbe essere stata presa fra il 2000 ed il 2001, il progetto per la realizzazione della nuova opera -la cui definizione dal punto di vista tipologico urbanistico ed edilizio è ancora alquanto aleatoria- è datato ottobre 2003 mentre i lavori sono iniziati in data successiva. Questo fatto fa decadere il carattere di urgenza a cui si poteva far riferimento per procedere in difformità dalle norme urbanistiche vigenti e in assenza di una Intesa con l’Amministrazione regionale.

B) Il Centro, non essendo entrato in funzione entro la fine del 2001 (come allora auspicato dal Ministro degli Interni anche nell’intervista tratta da un quotidiano locale: Allegato_2_ ) si configura come Opera di interesse Statale “non di emergenza”, e risulterebbe, quindi, assoggettata alla normativa urbanistica vigente (art.89 della Legge Regionale n.52/91- Allegato_3_), non trattandosi, in tutta evidenza, di lavori di manutenzione ordinaria o di semplice ristrutturazione edilizia.

C) L’Intesa con l’Amministrazione coinvolta risulta necessaria, ma nel nostro caso totalmente disattesa, laddove invece è stata ricercata con altre regioni italiane come risulta dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate nella lettera della Prefettura già citata, emanate, appunto, previa intesa con le Regioni Veneto, Marche, Liguria (OPCM n.3287/2003) e Sicilia (OPCM n.3298/2003).

D) Il progetto del nuovo CPT di Gradisca d’Isonzo, come riportato al paragrafo 4.2.1 del “Referto sulla gestione delle opere segretate ai sensi dell’art.33, comma 3, della legge n.109/1994 e successive modificazioni “ redatto dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato (Allegato_4_), “[…] è stato ritenuto idoneo per essere sviluppato a livello di progetto esecutivo dalla Commissione tecnico-consultiva prevista dall’OPCM n.3287/2003[…]”.

E) L’OPCM 3287/2003 (Allegato_5_) prevede la competenza del capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno per quanto riguarda la realizzazione ed il completamento dei CPTA (comma 2), che a tale scopo deve avvalersi di una commissione tecnico-consultiva, istituita con proprio provvedimento ed integrata, di volta in volta, da un rappresentante della regione interessata (comma 3). Inoltre (comma 4), “[…] L’approvazione dei progetti con le modalità di cui ai commi precedenti sostituisce ad ogni effetto pareri, autorizzazioni, visti e nulla-osta e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere […]”.

Dall’esame di questi documenti, sembra evidente che l’approvazione del progetto –avvenuta, come sostenuto nel rapporto della Corte dei Conti, secondo l’OPCM 3287/2003- non poteva comportare deroghe per la realizzazione del nuovo CPT a Gradisca alla normativa urbanistica regionale in vigore, perché:

1. l’OPCM 3287/2003 risulta vigente soltanto nelle Regioni con cui lo Stato ha raggiunto l’intesa (e difatti sono citate nelle premesse dell’Ordinanza stessa: Veneto, Marche, Liguria). Ciò è dimostrato dalla successiva OPCM 3298/2003 (Allegato_6_), la quale “[…] considerato l’aggravamento della situazione emergenziale determinata dai recenti sbarchi di clandestini sulla costa del territorio della Regione siciliana […], acquisita l’intesa con la Regione siciliana […] dispone: (comma 1) le disposizioni contenute nell’OPCM n.3287/2003 si applicano anche nel territorio della regione medesima […]”.

2. quand’anche fosse stata in vigore anche nella nostra Regione, il 20/10/2003 la commissione tecnico-consultiva che ha approvato il progetto non era integrata da un rappresentante della Regione, pertanto il progetto non poteva procedere secondo le modalità indicate nel comma 4 dell’OPCM 3287/2003.

Tutti gli atti successivi (affidamento lavori, bonifiche, varianti progettuali,…) appaiono, quindi, sostanzialmente viziati da questa probabile illegittimità di fondo.

 Ma un altro aspetto sembra strutturalmente contraddittorio con le normative in vigore e con la regolare esecuzione di opere di interesse statale: la Corte Costituzionale ha chiarito, con la sentenza n.127 del 14 aprile 1995 (Allegato_7_) che il concetto di emergenza consiste in “[…] una condizione anomala e grave, ma anche temporanea (sentenza n.15 del 1982) sostenendo che i provvedimenti extra ordinem consequenziali, emanati da autorità amministrative, debbono essere attuati in riferimento alla concreta situazione di fatto, con adeguamento alla dimensione spazile e temporale di quest’ultima (sentenza n.201 del 1987). Nel caso in esame, l’emergenza è cessata da tempo, onde l’illegittimità del comportamento tenuto dal Governo nel mantenere in vita sia il DPCM (omissis) sia l’ordinanza, una volta cessati i presupposti che ne avrebbero legittimato l’emanazione […]”. La sentenza riguarda il conflitto sollevato dalla Regione Puglia contro l’invasione della sfera di attribuzioni regionali da parte dello Stato tramite OPCM applicative di un precedente DPCM urgente emanato per fronteggiare un’emergenza socio-sanitaria-ambientale avvenuta nel 1992 e poi rientrata. In tali OPCM (nel 1995, ad emergenza conclusa) veniva delegato il Prefetto competente per territorio (Bari) a predisporre il programma di interventi necessari a fronteggiare l’emergenza.

 Nella Sentenza la Corte Costituzionale si è soffermata sull’ammissibilità dei poteri di ordinanza, in deroga a normativa primaria, analizzando la legge 225/1992, art.5 c.1 (lo stesso citato nelle OPCM citate nella lettera della prefettura citata in premessa ed allegata), stabilendo che “[…] l’emergenza non legittima il sacrificio illimitato dell’autonomia regionale ed il richiamo a una finalità di interesse nazionale -pur di precipuo e stringente rilievo- non da fondamento, di per sè, a misure che vulnerino tale sfera di interessi, garantita a livello costituzionale. L’esercizio del potere di Ordinanza deve quindi risultare circoscritto per non compromettere il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali […]” Nel prosieguo della sentenza si afferma, tra l’altro, che anche in situazioni di emergenza […] non è concepibile che la Regione sia ridotta a mero organo consultato; è vero che la prescrizione dell’intesa con la Regione sulla realizzazione dei singoli interventi potrebbe avere effetti di complicazione procedurale e, al limite, di paralisi; […]” ma specialmente quando sono in gioco importanti competenze regionali il principio di leale cooperazione fra Stato e Regione postula un maggiore coinvolgimento di quest’ultima nella fase programmatoria.

 Le conclusioni della sentenza sembrano calzare a pennello con la situazione creatasi rispetto alla vicenda del CPT di Gradisca: “[…] la Corte dichiara quindi che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei Ministri, introdurre prescrizioni per fronteggiare lo stato d’emergenza che conferiscano ad organi amministrativi poteri d’ordinanza non adeguatamente circoscritti nell’oggetto, tali da derogare a settori di normazione primaria ed a leggi fondamentali per la salvaguardia dell’autonomia regionale, senza che sia richiesta l’intesa con la Regione […]”.

 In sostanza, non è possibile utilizzare procedure di emergenza ad anni di distanza dall’effettivo verificarsi del fenomeno che ne ha determinato la “proclamazione” per legge. Tantomeno senza un atto d’intesa con la Regione interessata. Essendosi esaurita l’emergenza “ingressi di extracomunitari irregolari” nella Provincia di Gorizia, nel Friuli Venezia Giulia e nell’intero triveneto (cui il CPT di Gradisca dovrebbe servire), rispetto alle condizioni del 2000-2001, ci sembra di essere di fronte alla realizzazione di una struttura realizzata, in assenza di legittimità, da parte degli Organi del Ministero dell’Interno, attraverso atti che sembrano comportare una falsa applicazione dei presupposti di legge.

 Nessuno tra l’altro è in grado di fornire alcun dato rispetto ai costi ed a quanto finora speso, nè è stato sinora premesso l’ingresso alla struttura ad alcun rappresentante istituzionale delle Amministrazioni Locali. Eppure non siamo di fronte ad un’opera di interesse militare o del Ministero della Difesa ed è perciò ancor più allarmante l’assoluta mancanza di informazioni e di trasparenza.

Tutto ciò premesso,

i sottoscritti chiedono alle Autorità giudiziarie in indirizzo, sia quelle ordinarie che quelle contabili:

1. di accertare se siano state rispettate tutte le condizioni di legge sul necessario parere della regione Friuli Venezia Giulia e quindi la regolarità dell’intera procedura, verificando sin d’ora i diversi livelli di responsabilità di chi ha gestito l’opera “CPT di Gradisca d’Isonzo”
2. se siano state rispettate tutte le condizioni di legge sulla giustificazione dell’impegno finanziario con riserva di chiedere ogni provvedimento compresa la sospensione dei lavori che i sottoscritti firmatari chiedono sia valutata ed intendono perseguire.

Ci riserviamo di integrare il presente esposto con ulteriore documentazione e approfondimenti legali e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Alessandro Metz

Gianfranco Bettin

Gianni Pizzati