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Tratto dal sito unhcr.it

UNHCR – Necessario modificare il Regolamento Dublino II

Comunicato stampa del 20 aprile 2006

Uno studio pubblicato oggi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) sul Regolamento Dublino II dell’Unione Europea – che stabilisce le regole per l’individuazione dello stato membro responsabile dell’esame di una domanda d’asilo – evidenzia la necessità di una sostanziale revisione, al fine di assicurare il rispetto dei diritti di richiedenti asilo e rifugiati. Il rapporto dell’UNHCR è stato reso pubblico proprio mentre la Commissione Europea è impegnata nella preparazione di una propria revisione del Regolamento.

“Sia nel Regolamento in sé che nella sua messa in pratica, si rilevano lacune che, oltre a causare sofferenze ai richiedenti asilo, possono anche rendere impossibile l’esame di una domanda d’asilo” ha dichiarato Pirkko Kourula, direttrice dell’Ufficio per l’Europa dell’UNHCR, a seguito della pubblicazione del rapporto. “Queste lacune” ha aggiunto “devono essere colmate se si vuole rispettare l’obiettivo del Regolamento”.

Il Regolamento Dublino II è entrato in vigore nel settembre 2003. Viene applicato, ad esempio, nel caso in cui il richiedente asilo che, dopo essere entrato nel territorio di uno stato dell’Unione Europea, si sia successivamente spostato in un altro paese dell’UE, inoltrando in quest’ultimo la propria domanda d’asilo. Lo scopo del Regolamento è quello di individuare quale stato membro sia responsabile dell’esame di una domanda d’asilo, in maniera da condurre un corretto esame di ogni richiesta e di scoraggiare le persone dall’inoltrare domanda d’asilo in più di un paese. Il Regolamento viene applicato in tutti i paesi dell’UE – compresa la Danimarca, che ha aderito lo scorso 1° aprile – ai quali si aggiungono Norvegia e Islanda.

Il funzionamento del Regolamento presuppone che le leggi sull’asilo e le derivanti prassi dei paesi aderenti poggino su standard comuni. Tuttavia in realtà, un’armonizzazione delle politiche d’asilo e delle pratiche adottate all’interno dell’UE non è ancora stata raggiunta. Sia le legislazioni nazionali che le rispettive prassi in materia d’asilo variano ancora molto da paese a paese, generando così un diverso trattamento dei richiedenti asilo. Ciò può produrre disparità nell’applicazione del Regolamento Dublino II.

Nel documento, l’UNHCR espone 20 raccomandazioni mirate a colmare tali lacune. La questione più importante – raccomanda l’UNHCR – è che il testo del Regolamento proibisca esplicitamente che il richiedente asilo venga inviato fuori dello spazio regolato da Dublino II, senza che la sua richiesta sia stata esaminata.

L’UNHCR evidenzia anche la necessità di un approccio più coerente alla questione dei ricongiungimenti familiari e di una definizione più estesa della nozione di membro di una famiglia. Nei casi di minori non accompagnati, dev’essere applicato il principio del superiore interesse del bambino. L’UNHCR inoltre esorta gli stati a garantire ai richiedenti asilo l’effettiva possibilità di fare ricorso contro eventuali trasferimenti messi in atto nell’ambito del “sistema Dublino”.

“Ci auguriamo che lo studio dell’UNHCR possa aiutare la Commissione Europea nella sua valutazione del Regolamento Dublino II” ha affermato la signora Kourula. La Commissione presenterà entro quest’anno le sue raccomandazioni al Consiglio dei Ministri di Giustizia e Affari Interni e al Parlamento Europeo.

Secondo stime dell’UNHCR basate su dati parziali, in media il 15% delle richieste d’asilo inoltrate nel 2005 nei 25 paesi membri dell’UE è stato soggetto alla procedura di determinazione della responsabilità secondo il Regolamento di Dublino II.

Riguardo alla situazione italiana, in base ai dati dell’Unità Dublino del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, nel 2005, altri stati membri dell’UE hanno chiesto all’Italia di assumere la competenza di 2.254 domande d’asilo presentate sul proprio territorio, mentre in 249 casi l’Italia ha chiesto ad altri paesi membri di assumere la competenza di domande d’asilo presentate sul proprio territorio.