Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Disegno di legge approvato dal CdM il 12.10.2006

Reclusione da uno a cinque anni ed una multa di 15.000 euro per “chiunque promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, o compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato“.

Con il Disegno di legge approvato il 12 ottobre 2006 il Consiglio dei Ministri interviene sull’emergenza legata agli sbarchi di cittadini extracomunitari clandestini, proponendo tre linee di intervento immediato – sotto i profili sanzionatorio, cautelare e processuale – nel quadro di un generale ripensamento dell’assetto ordinamentale relativo ai crimini commessi dai cosiddetti “scafisti”.

Le nuove disposizioni prevedono un ulteriore aggravante di pena viene qualora il favoreggiamento dell’immigrazione illegale abbia come fine il reclutamento di “persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale” o “di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento“.

(Altalex, 18 ottobre 2006)

Disegno di legge recante:

“Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e modifiche al codice di procedura penale.”

(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri n. 19 del 12 ottobre 2006)

Art. 1
(Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni)

1. All’articolo 12 testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità per procurare l’ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurare l’ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.»;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.»;

d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

«3-ter. La pena è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3 sono commessi:

a) al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) al fine di trarne profitto, anche indiretto.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in flagranza.»;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato previsto dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.».

Art. 2
(Modifica all’articolo 407 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 407, comma 2, lettera a),numero 7-bis del codice di procedura penale, dopo le parole

«609-octies del codice penale», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché dei delitti previsti dall’articolo 12, comma 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

Art. 3
(Copertura finanziaria)

1. Dall’esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.