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Minori – Abolito il pds per adozione

Commento alla direttiva dei Ministeri dell'Interno e delle Politiche per la Famiglia

La direttiva finalmente adotta non tanto una semplificazione amministrativa ma una corretta soluzione dal punto di vista del diritto nei confronti dei minori autorizzati (con provvedimento della Commissione per le adozioni internazionali) all’ingresso in Italia per adozione.

Prima dell’emanazione di questa direttiva (del 21 febbraio 2007) era previsto – anche per i soggetti già autorizzati all’adozione da parte di cittadini italiani – che una volta giunti in Italia dovessero chiedere il permesso di soggiorno, laddove il minore adottato ovviamente è assoggettato allo stesso status giuridico dei genitori, e nel caso in cui si tratti di cittadini italiani non si vedeva per quale motivo si dovesse continuare a trattare il minore adottato come se fosse uno straniero.

Finalmente, con la direttiva in esame, si riconosce definitivamente quanto è già previsto dalla legge: infatti, l’art. 34 comma 1 della legge 184/1983 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori) stabilisce che “il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione, gode dal momento dell’ingresso di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento famigliare”. Si chiarisce inoltre che il T. U. sull’immigrazione non prevede un permesso di soggiorno per adozione.
In altre parole si precisa che, anche in considerazione del fatto che, comunque, l’autorità consolare italiana continuerà a rilasciare il visto d’ingresso al minore interessato all’adozione, almeno il permesso di soggiorno per adozione – che dal punto di vista del diritto sembra una vera e propria assurdità – è stato abolito.