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tratto da: immigrazioneoggi.it

Parlamento europeo. La Commissione Libertà Civili approva la direttiva per uniformare le politiche di espulsione tra i paesi membri.

di Alberto Colaiacomo

Tempo di detenzione amministrativa fino a 18 mesi, divieto di rientro in tutta l’UE in caso di espulsione da un Paese membro, istituzione di un’autorità garante sulle espulsioni nell’ambito del Parlamento sono questi i cardini della direttiva europea per uniformare le politiche di espulsione e rimpatrio degli immigrati irregolari approvata ieri dalla Commissione Libertà Civili (LIBE) del Parlamento Europeo con il voto favorevole di tutti i gruppi politici ad esclusione della Sinistra unitaria. In un comunicato dell’Assemblea europea si legge che “l’iniziativa punta a fare in modo che i Ventisette trattino in modo più omogeneo le questioni relative all’espulsione dei migranti e stabiliscano regole giuste e trasparenti in materia di rimpatri volontari, ordini di espulsione, uso di misure coercitive, custodia provvisoria, e bandi di riammissione”.

Una direttiva che – se approvata dalla plenaria di ottobre del Parlamento prima e dal Consiglio dei ministri UE successivamente – porterebbe all’uniformazione in tutta l’Europa delle condizioni di detenzione e rimpatrio per i migranti illegali. Al momento queste variano molto, soprattutto nei tempi di detenzione amministrativa per l’identificazione.

Vediamo nel dettaglio alcune delle proposte della commissione.
Espulsione
Nel caso di provvedimento di espulsione gli stati membri sono tenuti a stabilire un termine congruo per la partenza volontaria di almeno quattro settimane salvo quando un organismo competente, amministrativo o giudiziario, disponga di elementi oggettivi per ritenere che l’immigrato possa tentare la fuga in quel periodo o che tale persona rappresenti un rischio per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. In questi casi gli Stati dovranno stabilire provvedimenti di accompagnamento.
Nel caso in cui gli Stati membri siano costretti a ricorrere in ultima istanza a misure coercitive per allontanare un cittadino che oppone resistenza, tali misure devono essere proporzionate e non eccedere un uso ragionevole della forza. Nell’interesse superiore del cittadino del paese terzo oggetto di una procedura di allontanamento nonché degli agenti di sicurezza che procedono a tale allontanamento, tali misure coercitive sono attuate nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità del cittadino di paesi terzi interessato e soggette a controlli dell’autorità europea.

Tutele legali
Gli Stati membri provvedono affinché la decisione e/o il provvedimento siano adeguatamente motivati in fatto e in diritto e al cittadino di paesi terzi interessato siano notificate per iscritto le modalità di impugnazione disponibili in un linguaggio comprensibile o che si presume questi possa comprendere. Gli Stati provvedono alla traduzione scritta o orale dei principali elementi della decisione.

Permanenza nei Cpt
Se un’autorità giudiziaria o un organismo competente ha fondato sospetto che sussista un rischio di fuga o una minaccia per la sicurezza pubblica e l’uso di misure meno coercitive come la presentazione periodica alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, la consegna dei documenti, l’obbligo di dimorare in un determinato luogo o altre misure dirette a evitare quel rischio, non è sufficiente, gli Stati membri possono tenere sotto custodia temporanea il cittadino di paesi terzi nei cui confronti è o sarà disposto il rimpatrio o l’allontanamento.
La custodia temporanea è disposta dalle autorità amministrative e giudiziarie. Se sono stati disposti dalle autorità amministrative, i provvedimenti sono rivisti dall’autorità giudiziaria entro le quarantotto ore successive all’inizio della custodia temporanea.
La custodia temporanea è mantenuta per il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento vada a buon fine. Essa è giustificata solo durante il periodo in cui il processo di allontanamento è in corso. Qualora risulti che l’allontanamento entro un determinato periodo non è realistico per considerazioni di ordine giuridico o di altro tipo, la custodia temporanea non è più giustificata.
Gli Stati membri prevedono un periodo di tre mesi dopo il quale la custodia temporanea cessa di essere giustificata. Essi possono accorciare tale periodo ovvero estenderlo fino a 18 mesi nei casi in cui, malgrado tutti gli sforzi ragionevoli, le operazioni di allontanamento sono suscettibili di durare più a lungo per mancanza di cooperazione da parte del cittadino del paese terzo in questione o per ritardi nell’ottenimento della documentazione necessaria da parte dei paesi terzi, ovvero se la persona in questione rappresenta una minaccia accertata per la sicurezza pubblica
La custodia temporanea cessa nel caso in cui l’allontanamento sia impossibile, tranne che per le persone condannate.
Gli Stati membri garantiscono un trattamento umano e dignitoso ai cittadini di paesi terzi sotto custodia temporanea, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità con il diritto nazionale e internazionale. All’arrivo, sono informati senza indugio, sulla possibilità di entrare in contatto con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti, e con le pertinenti organizzazioni internazionali e non governative.

Divieto di reingresso
I provvedimenti di allontanamento possono comportare un divieto di reingresso per un termine massimo di cinque anni.

Custodia di bambini e famiglie
I bambini con famiglia potranno essere trattenuti solo in caso estremi e per un periodo di tempo il più breve possibile. Le famiglie trattenute in attesa di allontanamento sono accolte in locali separati a garanzia di un’adeguata privacy. I bambini, che si trovino o meno in strutture di custodia, hanno diritto all’istruzione e allo svago. I bambini separati dalle loro famiglie dovrebbero essere sistemati in istituti provvisti di personale e di strutture che tengono conto delle esigenze delle persone della loro età.

Tutela dei “custoditi”: organizzazioni internazionali
Gli Stati membri dispongono che le pertinenti organizzazioni nazionali, internazionali e non governative quali l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) possano accedere ai locali dei centri di custodia temporanea per valutare le condizioni della custodia temporanea e assistere le persone detenute, in conformità delle norme internazionali e nazionali. Gli Stati membri definiscono e pubblicano a livello nazionale norme minime per un codice di condotta comune concernente le procedure nei centri di custodia temporanea.

Istituzione di un mediatore del Parlamento europeo per il rimpatrio
È istituito un mediatore del Parlamento europeo per il rimpatrio per garantire procedure efficienti e rispettose dei diritti umani.
Il mediatore potrà svolgere ispezioni senza preavviso, in qualsiasi momento; raccogliere le informazioni e le relazioni sugli allontanamenti collettivi e, se del caso, formulare raccomandazioni;
chiedere in qualsiasi momento agli Stati membri informazioni o chiarimenti sul processo di rimpatrio.