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Sentenza Cassazione Civile n.16301 del 24 luglio 2007

La sentenza interviene per stabilire quale sia il giudice competente a decidere in tema di ottemperanza a precedente pronuncia giudiziale emanata dal Tribunale per i Minorenni.

Il caso riguarda una persona straniera che, ex art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/98, ottiene dal Tribunale per i minorenni di Firenze, prima, e dalla Corte di Appello della relativa circoscrizione, poi, un permesso di soggiorno, in deroga alle normali previsioni del T.U. in materia di ingresso e soggiorno in Italia (per una ipotesi simile si veda anche l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Lucca ). Si veda anche Trib. per i Minorenni di Firenze nonché l’articolo di Meltingpot.

Il decreto impugnato per cassazione dal Ministero dell’Interno prevede (ipotesi peraltro non infrequente, in base ad una prassi che si diffonde presso i Tribunali per i Minori) che il genitore del minore autorizzato “all’ingresso o alla permanenza” in Italia sia stato, altresì, autorizzato dal Giudice a prestare attività lavorativa in Italia, pur non essendovi le comuni condizioni per il rilascio del relativo titolo di soggiorno. A fronte del dictum giudiziale, tuttavia, la Questura di Firenze rilascia un permesso di soggiorno “per motivi di salute e senza facoltà di svolgimento di attività lavorativa”.

Anche la prassi della Questura di Firenze – di rilasciare in questi casi permessi per motivi di salute, che non permettono lo svolgimento di attività lavorativa regolare – può dirsi consolidata (in ambito amministrativo, però) e discende dalla lettura dell’art. 11, D.P.R. 334/2004 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione) che prevede in tali casi il rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche.

Ora, proprio il rilascio di tale permesso di soggiorno (secondo la disposizione regolamentare ma in dispregio della pronuncia del Giudice) ha dato luogo ad un giudizio di ottemperanza attraverso il quale la parte si è rivolta nuovamente al Tribunale minorile affinchè questi ordinasse alla Questura di rilasciare permesso di soggiorno idoneo a svolgere attività lavorativa, come deciso dai Tribunali già richiamati.

Le questioni rimesse all’esame della Corte di Cassazione a Sezioni Unite riguardano, in sostanza, questi aspetti:
1)da un lato la giurisdizione del Tribunale dei Minori a decidere su un giudizio di ottemperanza avverso un atto amministrativo che si assume lesivo di precedente giudicato del giudice civile;
2)conseguentemente il potere relativo al margine di discrezionalità della Questura nel rilascio di un titolo di soggiorno a seguito di provvedimento giudiziale.

Le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del Tribunale per i Minorenni e non quella del Giudice Amministrativo in quanto “non pertinente è, in primo luogo, in questo caso, la prospettazione di una vis atractiva del “giudizio di ottemperanza”, di cui già all’art. 27 n.. 4 del T.U. di legge sul Consiglio di Stato e poi al citato art. 17 della legge sui Tar n. 1034/1971”.

Questo perchè da un lato in materia di minori il giudice naturale è proprio il Tribunale per i Minorenni e, dall’altro, perchè nel caso specifico la Questura è tenuta all’emanazione di un “atto dovuto”, anche in considerazione delle parole utilizzate dal Legislatore che parla di “adempimento” da parte del Questore all’ordine del predetto Tribunale.

Non rimangono, in sostanza, alla Questura attività di natura provvedimentale perchè la pronuncia del Tribunale è già attributiva del bene giuridico richiesto e, di per sé, completo.

Affermano, allora, le Sezioni Unite: “Per cui è conseguente che, in caso di mancato o (come nella specie) inesatto o incompleto rilascio di un tale documento certificativo da parte dell’Autorità, sia lo stesso Giudice deputato alla tutela dei minori (e, comunque, l’A.G.O.) a conoscere delle doglianze dell’interessato: con poteri, in via eccezionale, anche ordinatori nei confronti della P.A., ai fini di effettiva, più completa e tempestiva tutela degli interessi del minore (che abbia necessità dell’assistenza del proprio familiare), non derivando da ciò interferenza alcuna del G.O. in sfere riservate all’esplicazione di poteri che possano definirsi discrezionali dell’Amministrazione.”

La pronuncia è sicuramente importante in quanto interviene in una materia in cui vi era un contrasto di giurisprudenza che, a questo punto, può dirsi superato.

Rimane in ogni caso fondamentale che, nel caso si adisca il Tribunale per i Minorenni ex art. 31 T.U. Immigrazione, venga richiesto dalla parte oltre che l’autorizzazione all’ingresso e/o alla permanenza in Italia anche il rilascio di un permesso di soggiorno abilitante allo svolgimento di attività lavorativa e che il Tribunale si pronunci su questa specifica domanda. In mancanza di questa richiesta e della relativa pronuncia del Tribunale le Questure potranno, come avviene di consueto, fare riferimento all’art. 11. D.P.R. cit. e rilasciare permesso di soggiorno per motivi di salute che non consente lo svolgimento di regolare attività lavorativa.

[Leggi ]la sentenza della Cassazione
[Leggi ] la precedente ordinanza del Tribunale di Lucca