Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

La valutazione dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) – Commento ad una importante sentenza del TAR Bologna

a cura dell'Avv. Marco Paggi

Il TAR Emilia Romagna sezione di Bologna in data 20 dicembre 2007 ha emesso la sentenza n. 4615 con riferimento proprio alla valutazione dei requisiti previsti dalla legge e alla loro interpretazione, per il rilascio di quella che si chiamava carta di soggiorno e che ora si chiama permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a seguito della modifica che è stata introdotta con una recente Direttiva 109/2003/CE dell’Unione Europea e con la conseguente norma di adeguamento rappresentata dal Decreto Legislativo n. 3, dell’ 8 gennaio 2007.
In passato la carta di soggiorno, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge Bossi-Fini, poteva essere rilasciata allo straniero soggiornante da almeno sei anni. Il recepimento di questa direttiva europea invece ha imposto l’abbassamento della soglia e ora la normativa vigente prevede che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sia rilasciato dopo 5 anni di regolare soggiorno. Questa sentenza del TAR di Bologna si occupa di chiarire come si contano questi anni.

Il caso riguarda una cittadina straniera che aveva richiesto la carta di soggiorno, che nel frattempo ha mutato denominazione, sulla base del permesso di soggiorno che le era stato rilasciato in data 9 aprile 2003. Questa persona si era regolarizzata con la sanatoria introdotta dalla legge Bossi-Fini e sosteneva di avere diritto a computare nella sua anzianità di soggiorno anche il periodo pregresso, cioè il momento interposto tra la richiesta della regolarizzazione e l’effettivo rilascio del permesso.
Poiché la norma sulla regolarizzazione prevedeva che i datori di lavoro che procedevano alla regolarizzazione dei lavoratori lo dovessero fare con effetto retroattivo e quindi dal 10 giugno 2002, quindi sul presupposto che vi fosse un rapporto di lavoro già in corso in quella data, ha sostenuto che il rifiuto di rilascio del permesso adottato dalla Questura di Ferrara fosse illegittimo perché veniva conteggiato il tempo computabile a partire dal momento del rilascio del primo permesso di soggiorno e non invece tenendo conto dell’anzianità di soggiorno regolare maturato a far data dalla operatività della regolarizzazione.
Questo per un motivo molto semplice: le procedure di regolarizzazione si sono trascinate per un tempo lunghissimo e variabile da Questura a Questura a seconda delle risorse organizzative e umane e anche in base alla sorte perché chi ha avuto la fortuna di avere la propria tra le prime richieste esaminate ha avuto il permesso di soggiorno prima di chi invece ha trovato la propria fra le ultime pratiche trattate e ha potuto ottenere il permesso di soggiorno anche a distanza di un anno e più rispetto ai primi permessi rilasciati.
Secondo quanto affermato dal TAR di Bologna la data del rilascio è indifferente poiché la legge non intende conteggiare l’anzianità del soggiorno in base alla fortuna degli interessati: la Direttiva 109/2003/CE che prevede questo titolo di soggiorno per coloro che vivono da almeno cinque anni sul territorio stabilisce che “ Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda”.

La questura di Ferrara, forse su base di indicazioni del Ministero non sono note, aveva calcolato il tempo dalla data di rilascio del primo permesso di soggiorno, tardiva solo a causa dell’intasamento burocratico dell’ufficio, della mancanza di sufficienti risorse umane per lavorare le pratiche nei normali tempi previsti dalla legge.
Una persona che avrebbe dovuto prendere il permesso di soggiorno nel 2002 è riuscita ad ottenerlo solo nel 2003 e contando l’anzianità di soggiorno in base a quella data di rilascio non avrebbe maturato i cinque anni previsti dalla legge per ottenere questo particolare tipo di soggiorno. L’interessata si è rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna chiedendo di accertare invece la corretta interpretazione della legge, quella in base alla quale si valuta esclusivamente, ai fini del calcolo per l’anzianità di soggiorno, la presenza regolare: poco importa se quella presenza regolare sia stata subito riconosciuta dalla competente questura con immediato rilascio del permesso di soggiorno o se invece, come è accaduto soprattutto nel periodo della sanatoria a causa dell’intasamento burocratico, sia stata riconosciuta con notevole ritardo rispetto alla data di presentazione della domanda.
La sentenza stabilisce che vale, indipendentemente dalla data che compare sul permesso di soggiorno, l’effettività della presenza regolare sul territorio fatta valere con la domanda di regolarizzazione, presentata subito dopo il 10 settembre 2002 e che, secondo il TAR dell’Emilia Romagna, aveva un valore retroattivo quanto meno a far data dal 10 giugno 2002, data dalla quale decorreva (come minimo) il rapporto di lavoro che è stato regolarizzato a tutti gli effetti.
Il TAR Bologna sostiene che il datore di lavoro, in base a questa legge speciale, non era più punibile in base a nessuna delle violazioni commesse, il lavoratore non era più punibile per nessuna delle violazioni amministrative dovute alla sua presenza sul territorio, la legge riconosceva il rapporto di lavoro a far data dal 10 giugno 2002 , quindi a tutti gli effetti deve essere considerata regolare la presenza a far data dal 10 giungo 2002 senza basarsi sulla data indicata nel permesso di soggiorno, per stabilire se la persona avesse maturato il soggiorno regolare tale da ottenere dalla Questura di Ferrara la carta di soggiorno che ora si chiama permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il passaggio è importante perché il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha riconosciuti una serie di diritti ulteriori rispetto al titolare del normale permesso di soggiorno, ad esempio per quanto riguarda al diritto alle prestazioni di assistenza sociale.
Questa sentenza è destinata a essere esportata anche in altre sedi giudiziarie e riguarda una quantità di soggetti potenzialmente interessati numerosissima perché tutti coloro che si sono regolarizzati nel 2002, e quindi a prescindere dalla data in cui hanno ottenuto il permesso di soggiorno dalla questura competente oggi hanno maturato i fatidici 5 anni per avere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Parliamo di 634.728 lavoratori regolarizzati a seguito della sanatoria del 2002 che oggi hanno diritto di chiedere e di ottenere in base a questa sentenza la cosiddetta carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
La cosa non è di poco rilievo per i maggiori diritti che possono essere esercitati dal titolare di questo permesso specifico, e soprattutto perché questa tipologia di titolo di soggiorno permette di sottrarsi al periodico adempimento della richiesta di rinnovo, che richiede una spesa di settanta euro e tempi di attesa lunghi.
Questa sentenza, in modo particolare se altri faranno valere questo diritto, potrà in qualche modo semplificare gli adempimenti presso le Questure perché, se una grande quantità di persone che hanno diritto a questo titolo otterranno il permesso di soggiorno per soggiornanti CE di lungo periodo, questo andrà a diminuire il traffico burocratico relativo ai rilasci e ai rinnovi del permesso di soggiorno e consentirà anche a chi non ha acquisito già ancora questo titolo di soggiorno di poter confidare in tempi di attesa più ridotti.