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Sentenza del T.A.R. della Puglia del 5 marzo 2008 n. 422

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione di Lecce – Sez. III
ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 1749 del 2005 proposto da Al Mor Matar,
rappresentato e difeso dall’avv. Maria Rosaria Faggiano con domicilio eletto in Lecce alla via Formoso Lubello n. 1;

Contro

– il Ministero dell’Interno e il Questore di Lecce rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato;
per l’annullamento
– del decreto del Questore di Lecce emesso in data 26/8/05 con cui è stata rigettata la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno con invito a lasciare il territorio dello Stato entro gg. 15.;
– di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Udita alla pubblica udienza del 5/7/07, la relazione del cons. Luigi Costantini e uditi altresì i difensori delle parti, come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

Il sig. Al Mor Matar, cittadino siriano, in data 30/4/03 presentava domanda volta ad ottenere lo status di rifugiato.
Nella seduta del giorno 18/5/05 la Commissione Nazionale per il diritto d’Asilo, tenuto conto dei tempi di presentazione della domanda, delle contraddizioni emerse in sede di intervista personale e della rilevanza unicamente penale dei fatti rappresentati, stabiliva di respingere l’istanza predetta.
Ciò stante il Questore di Lecce, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata dallo stesso Al Mor in data 4/10/04, ne decretava il rigetto.
Insorge pertanto con il ricorso in esame il cittadino straniero il quale deduce:
– violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 25/7/98 n. 286 e degli artt. 5, comma 6 e 19 D.Lgs. 25/7/98 n. 286; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
– erronea e/o insufficiente motivazione anche in relazione al provvedimento presupposto.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Questore di Lecce e all’udienza pubblica del 5/7/07, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata ritenuta per la decisione.

Diritto

In via preliminare, la Sezione deve dichiarare l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O., delle censure proposte avverso la decisione assunta dalla Commissione Nazionale per il diritto d’Asilo sull’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato proposta dal ricorrente.
A partire dalla sentenza 17 dicembre 1999 n. 907 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la giurisprudenza ha infatti riportato alla giurisdizione dell’A.G.O. le controversie relative al riconoscimento del diritto di asilo o della qualifica di rifugiato politico: <> (Cass. S.U. 17 dicembre
1999 n. 907; tra le più recenti, Cass.Civ., I, 2.12.2005, n. 26278; Consiglio Stato sez. VI 22.5.2007 n. 2593 e 25.9.2006 n. 5605; TAR Lazio, Roma, II, 4.6.2007, n. 51321; TAR Lecce, III, 13.12.2006 n. 5867; T.A.R. Lombardia Brescia, 18 gennaio 2006 n. 59; Trib. Catania, 15 dicembre 2004).
Tutte le censure proposte dal ricorrente con riferimento alla sfavorevole decisione della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato del 18.5.2005 devono pertanto essere dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti
dell’A.G.O..
Parimenti inammissibile è l’unica censura proposta con riferimento autonomo al decreto 26.8.2005 che rappresenta l’atto finale della procedura, con il quale la Questura di Lecce ha disposto il rigetto dell’istanza presentata dall’interessato in data 4.10.2004, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
Sullo specifico punto il Collegio ritiene sufficiente il richiamo all’esauriente motivazione della decisione del Consiglio di Stato VI, 22.5.2007, n. 2593, prima citata, circa il difetto di giurisdizione del G.A. in ordine anche al decreto questorile.
In ogni caso, anche se altra giurisprudenza citata dal ricorrente (C.St. VI, 17.5.2006, n. 2868), alla quale si è peraltro richiamata in una sola occasione questa stessa Sezione (sent. N. 2725/07) ha ritenuto (mantenendo la giurisdizione al G.A.) che il diniego di rilascio del permesso di soggiorno, richiesto per asilo politico (e quindi anche di rinnovo), non consegua automaticamente al mancato riconoscimento dello status di rifugiato politico, dovendo il questore verificare, ai sensi degli artt. 5,
6° comma, e 19, 1° comma, del D.Lgs. 286/99 nonché dell’art. 28, 1° comma, lett. D del D.P.R. 394/99, se non fossero vietati proprio l’espulsione o il respingimento verso lo Stato di appartenenza a causa dei motivi ostativi previsti dalla normativa e, quindi, se fosse possibile rilasciare il permesso di soggiorno per motivi umanitari, non vi è dubbio sul piano fattuale che tale tipo di permesso debba comunque essere richiesto (TAR Lazio, I, 12.1.2006, n. 280 e 1.2.2006, n. 742) e, nella specie, non risulta che ciò sia avvenuto; in più sul piano strettamente giuridico, è da presumere che la citata decisione del Consiglio di Stato n. 2868/06 sia stata pronunciata nella ricorrenza di un “giudicato interno” formatosi sulla giurisdizione del G.A., non essendo stata questa (una volta
affermata esplicitamente dal Giudice di primo grado) oggetto di specifica censura in appello (cfr C.St. IV, 31.5.2007, n. 2853, sulla rilevabilità o meno d’ufficio del difetto di giurisdizione).
Va da ultimo aggiunto, sul piano delle garanzie assicurate allo straniero che intenda contrastare i provvedimenti negativi circa lo stato di rifugiato o il diritto di asilo che, in data 13.12.2005, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Civile di Lecce e che, in pendenza di quel giudizio egli può chiedere al Prefetto l’applicazione dell’art. 17 del D.P.R. 303/04, e cioè di essere autorizzato a trattenersi nel territorio nazionale in presenza dei presupposti e alle condizioni stabilite dalla
richiamata norma (C.St. sent. n. 2593/07 cit.).
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice
amministrativo nei confronti dell’A.G.O..
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, mentre in favore del difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va liquidata la somma complessiva di Euro 1.500,00 (millecinquecento).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, III Sezione – Lecce dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese tra le parti e, in conseguenza dell’ammissione al gratuito patrocinio, liquida in
favore del difensore del ricorrente la complessiva somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di competenze, diritti e onorario, oltre IVA e CPA come per legge.
Pone la somma suddetta a carico dell’Erario.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2007