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Prassi singolare quella segnalata in un paese della provincia di Treviso.

Idoneità d’alloggio – Negata se a richiederla non è il datore di lavoro

a cura dell'Avv. Marco Paggi

La situazione è molto diffusa.
Il caso riguarda la richiesta del certificato di idoneità dell’alloggio presso gli uffici comunali, utile a perfezionare la richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno.

Il lavoratore interessato, ha trovato sistemazione presso il fratello, in una casa che risponde a tutti i requisiti richiesti per il rilascio del certificato.

Il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta, quindi, non si è fatto carico in proprio del reperimento dell’alloggio, ma essendoci la possibilità di ospitare il lavoratore presso il fratello dello stesso, si è avvalso della possibilità di indicare nella modulistica, l’alloggio del fratello come abitazione in cui andrà a vivere il dipendente.

A questo punto, quindi, è il fratello del lavoratore a richiedere il certificato di idoneità ed è quanto ha fatto lo stesso, recandosi presso il comune in cui l’alloggio è situato e compilando l’apposito modulo predisposto.
Il fratello si è però visto negare il rilascio del certificato, peraltro senza una ricevuta attestante il ricevimento della richiesta ed un eventuale provvedimento formale di diniego, non essendo il fratello datore di lavoro dell’interessato.

Il datore di lavoro non ha messo a disposizione l’alloggio, neppure ha un alloggio direttamente nelle sue disponibilità, ma beneficia, secondo una prassi diffusa, di un alloggio che il lavoratore si è procurato altrimenti.

Secondo la modulistica predisposta dal comune in questione, l’idoneità dell’alloggio potrebbe essere richiesta solamente dal datore di lavoro essendo specificato, tra i campi da compilare, la motivazione della richiesta: “per assunzione di cittadino straniero”

Se il datore di lavoro non è lo stesso soggetto avente la disponibilità dell’alloggio, e quindi la persona interessata a richiedere il certificato, non solo non ha alcun senso che venga specificato questo campo di compilazione, ma sarà assolutamente improbabile che possa richiedere l’idoneità di un alloggio che non è nelle sue disponibilità.

Viene quindi interdetta la possibilità di chiedere l’idoneità dell’alloggio procurato in altro modo (non dal datore di lavoro) perchè gli uffici comunali accettano solo richieste inoltrate dai datori di lavoro, negando la possibilità quindi di andare a vivere in altra abitazione, reperita diversamente.

Inoltre, ad esprimersi sulla conformità della documentazione presentata dovrebbero essere lo sportello unico di riferimento e la Questura competente, non certo un ufficio comunale che in questo caso è solo il luogo in cui inoltrare una richiesta ed ottenere un certificato che, solo successivamente, verrà valutato essere o meno sufficiente per perfezionare la pratica.

L’ulteriore conseguenza di questa “disfunzione burocratica”, che non ha ragion d’essere, visto che la stessa legge prevede la possibilità di andare a vivere dove meglio si crede, in un alloggio disponibile, è il complicarsi della posizione di soggiorno dell’interessato, perchè senza la richiesta del certificato di idoneità non è possibile perfezionare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Il lavoratore rischia quindi di veder scadere la validità del suo nulla osta, ottenuto con molta attesa ed anche con un pizzico di fortuna.

Il caso è emblematico, non tanto perchè sia rarefatta questa forma di ostruzionismo, che spesso viene messa in atto da interpretazioni scorrette delle norme da parte di alcuni settori o di singoli funzionari della pubblica amministrazione, quanto perchè testimonia come vi sia troppo spesso una ricerca spasmodica di argomentazioni per impedire l’osservanza delle leggi ed un soggiorno regolare da parte di chi ne ha tutti i requisiti.