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Sentenza del T.A.R. dell’Emilia Romagna del 22 aprile 2008 n.1525

Idoneo il contratto di lavoro a tempo determinato per il rilascio del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno).

Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna
Bologna sezione I

nelle persone dei Signori:
Calogero Piscitello Presidente
Rosaria Trizzino Consigliere, relatore
Sergio Fina Consigliere
ha pronunciato la seguente

Sentenza

ex articolo 9 legge 205/2000
nella Camera di Consiglio del 10 Aprile 2008
Visto il ricorso 299/2008 proposto da:
Laanait Mohammed
Rappresentato e difeso da:
Zorzella Avv. Nazzarena
con domicilio eletto in Bologna
Via Caprarie 7
presso
Zorzella Avv. Nazzarena
contro
Ministero dell’Interno
Questore di Bologna
rappresentato e difeso da:
Avvocatura dello Stato
con domicilio e letto in Bologna
Via reni 4
presso la sua sede;

per l’annullamento,previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento prot. A.12IMM/07/II Sez. E.g., datato 6 dicembre 2007 con cui il Dirigente l’Ufficio Immigrazione della questura di Bologna, d’ordine del Questore, ha diniegato al ricorrente il rilascio della carta di soggiorno;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;
Uditi nella camera di consiglio del 10 aprile 2008, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, gli avvocati
delle parti, come specificato nel verbale di udienza, anche in ordine all’eventualità dell’adozione di decisione informa semplificata;
Visti gli articoli 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificati dalla legge 21 luglio2000 n. 205;

Fatto e Diritto

1. Il ricorrente impugna il provvedimento 6 dicembre 2007 prot. A.12imm/07/IIsez e.g., con cui la Questura di Bologna gli ha negato la carta di soggiorno perché il permesso di soggiorno di cui è titolare, in quanto inerente a un contratto di lavoro a tempo determinato, non implica
un numero indeterminato di rinnovi.
2. A sostegno del gravame deduce con l’unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 del d.lgs n. 286 del 1998, come modificato dal d.lgs n. 3 2007 di attuazione della Direttiva2003/109CE.
3. Il ricorso è fondato.
Al riguardo va innanzitutto considerato che, a seguito del recepimento della direttiva 2003/109CE da parte dello Stato italiano con il d.lgs 8 gennaio 2007 n. 3, la carta di soggiorno disciplinata dall’articolo 9 del d.lgs 286 del 1998 si è oggi trasformata in permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo.
Come si legge nel nuovo testo dell’articolo 9, il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo è rilasciata allo straniero in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, senza più richiedere la titolarità di un permesso di soggiorno che
consente un numero indeterminato di rinnovi.
Nella fattispecie, dalla documentazione in atti si evince:
a) il Laanait è titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro dal 17 agosto 1999;
b) dal 17 novembre 2003 ad oggi, il ricorrente ha lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della soc.coop. a r.l. PatFrut con contratti a tempo determinato di durata annuale;
c) il reddito dell’anno 2005 è stato di € 12.267,36 lordi, quello del 2006 di € 8.739,68 e sicuramente superiore all’assegno sociale è anche il reddito relativo all’anno 2007;
E’ chiaro dunque che il ricorrente si trova nella condizione prevista per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lunga durata, ove non ricorrano le condizioni ostative previste dal comma 4 dell’articolo 9 citato.
4. – Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto l’impugnato provvedimento deve essere annullato.
Peraltro, attesa la novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna – Bologna, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato
provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2008.

Presidente f.to Calogero Piscitello
Cons. rel. Est. F.to Rosaria Trizzino

Depositata in Segreteria in data 22. 4. 2008
Bologna li 22. 4. 2008

Il Segretario
f.to Livia Monari