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Sentenza Tar Emilia Romagna n. 2343 del 6 giugno 2008

Passaporto scaduto - Illegittimo diniego pds Ce per soggiornanti di lungo periodo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA

SEZIONE I

Registro Sentenze: 2343/2008
Registro Generale: 417/2008

nelle persone dei Signori:

CALOGERO PISCITELLO Presidente
ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore
SERGIO FINA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex articolo 9 legge 205/2000

nella Camera di Consiglio del 22 Maggio 2008

Visto il ricorso 417/2008 proposto da:
GARSI LASSAD BEN AMMAR

rappresentato e difeso da:
ZORZELLA AVV. NAZZARENA
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA CAPRARIE 7
presso
ZORZELLA AVV. NAZZARENA

contro

MINISTERO DELL’INTERNO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede

QUESTORE DI BOLOGNA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede;

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
– del provvedimento 26 febbraio 2008 A.11/07/Imm. / e.g. II Sez, con cui il Dirigente l’Ufficio immigrazione della Questura di Bologna ha rigettato l’istanza di riesame proposta dal ricorrente ai fini del rilascio della carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno;
– del provvedimento asseritamene emesso dal Questore di Bologna nel 2006 di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
– della nota 17 dicembre 2006, con cui la Questura di Bologna ha respinto la richiesta di riesame presentata il 30 novembre 2006 dal ricorrente, per mezzo del suo legale.
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate Amministrazioni;
Uditi nella camera di consiglio del 22 maggio 2008, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, gli avvocati delle parti, come specificato nel verbale di udienza, anche in ordine all’eventualità dell’adozione di decisione in forma semplificata;
Visti gli articoli 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificati dalla legge 21 luglio 2000 n. 205;

Fatto e diritto
1. – Il ricorso in oggetto è rivolto avverso i provvedimenti con cui la Questura di Bologna ha respinto le istanze presentate dal cittadino tunisino ricorrente per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto il 22/8/2006 e, quindi, il riesame del diniego.
2. – A sostegno del gravame si deduce:
1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 6, 28, 29 e 30 del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 296 e dell’articolo 13 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 384 e s.m., del D.Lgs 8 gennaio 2007 n. 3 e del D.Lgs 8 gennaio 2007 n. 5, dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, degli articoli 29 e 30 della Costituzione, degli articoli 3, 8, 9 e 10 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo; eccesso di potere per difetto di istruttoria e insufficiente motivazione; difetto di competenza; violazione della riserva di legislazione di cui all’articolo 10, comma 2 della Costituzione e dell’articolo 21 quinqies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2) Violazione di legge per mancata applicazione degli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1 del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.
3. – Le intimate Amministrazioni si sono formalmente costituite in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Nell’odierna camera di consiglio, ricorrendone i presupposti, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, primo comma, della legge 21 luglio 2000 n. 205.
4. – Il ricorso è fondato.
Al riguardo va innanzitutto precisato che il rifiuto di un valido titolo di soggiorno, opposto al ricorrente con i provvedimenti oggetto del ricorso, si fonda sulla circostanza che il Garsi è privo del passaporto.
Ritiene il Collegio che tale circostanza, non sia ex se idonea a giustificare il diniego di permesso di soggiorno.
4.1 – Va invero rilevato che il passaporto è titolo di identificazione necessario per l’ingresso nello Stato ed è obbligatoria la sua produzione all’atto del rilascio del primo permesso di soggiorno.
Esso, tuttavia, non costituisce documento essenziale per il rinnovo del permesso di soggiorno come si desume dalla lettura combinata dell’articolo 9 (Richiesta del permesso di soggiorno) e dell’articolo 13 (Rilascio del permesso di soggiorno) del DPR 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento di attuazione del TU sull’immigrazione). Né per l’identificazione dello straniero già regolarmente soggiornante nel territorio italiano per motivi di lavoro è richiesta l’esibizione del passaporto, ben potendosi accertare l’identità attraverso il permesso di soggiorno (espressamente riconosciuto dall’articolo 6, comma 9, del T.U. come documento di identificazione), ovvero mediante la carta d’identità che il comune ove risiede lo straniero è tenuto a rilasciare con il riconoscimento del titolo alloggiativo.
In fine l’articolo 16 del Regolamento che disciplina la richiesta della carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) richiede l’allegazione di copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l’indicazione dell’anno e il luogo di nascita del richiedente.
Risulta quindi evidente che i provvedimenti impugnati, tutti motivati unicamente con riferimento alla circostanza che il ricorrente è privo del passaporto, incorrano nelle censure di insufficienza della motivazione e violazione delle norme del Regolamento di attuazione del d.Lgs 25 luglio 1998 n. 286 dedotte.
4.2 – Ciò posto il Collegio deve altresì rilevare che ulteriori profili di illegittimità e in particolare il difetto di istruttoria e la violazione delle norme del T.U. sull’immigrazione e dei decreti legislativi nn. 3 e 5 del 2007 emergono dall’esame della documentazione in atti da cui si evince che il cittadino tunisino ricorrente:
è soggiornante nel territorio italiano sin dal 1990 e che è privo di passaporto perchè l’Autorità consolare del suo paese ne rifiuta il rilascio senza alcuna apparente valida ragione;
vive nel Comune di Castenaso con il suo nucleo familiare composto da quattro figli e la moglie, cittadina marocchina che, oltre a prestare attività lavorativa come collaboratrice domestica, dall’anno accademico 2005/2006 è iscritta e frequenta con regolarità e profitto il corso di laurea in Storia presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna;
è titolare di un impresa artigiana individuale, iscritta dall’ottobre 1999 al registro delle imprese artigiane della provincia di Bologna per l’esercizio di lavori edili non specializzati e, con i proventi derivanti da tale attività provvede al sostentamento suo e della famiglia.
Orbene, tale documentazione conferma incontestabilmente l’integrazione del ricorrente e dei suoi familiari nel tessuto sociale del territorio in cui vivono da più di cinque anni, godendo di idonea sistemazione alloggiativa e legittimi e sufficienti mezzi di sostentamento provenienti dall’attività artigianale svolta dal capo famiglia. In considerazione di ciò, deve conclusivamente ritenersi che – a norma dell’articolo 9 del T.U. del 1998 come sostituito dal d.Lgs 8 gennaio 2007 n. 3 – al ricorrente e al suo nucleo familiare possa essere rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
In ogni caso, in applicazione delle norme comunitarie recepite con il d.Lgs 8 gennaio 2007 n. 5 non può negarsi al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
5. – Il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto gli impugnati provvedimenti devono essere annullati.
Tuttavia, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese e competenze del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Bologna Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, il 22 maggio 2008.
Presidente f.to Calogero Piscitello

Cons. Rel. est. F.to Rosaria Trizzino

Depositata in Segreteria in data 6.6.2008
Bologna, il 6.6.2008
Il Segretario
f.to Luciana Berenga