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Espulsioni verso la Tunisia a rischio tortura: la CEDU accerta la violazione dell’articolo 3 della Convenzione

Dirtti fondamentali: quale tutela?

La CEDU ha deciso in otto casi contro l’Italia, accogliendo le richieste dei ricorrenti, tutti cittadini tunisini colpiti da decreto di espulsione. La CEDU ha accertato che se i ricorrenti venissero rinviati in Tunisia, ci sarebbe il rischio concreto che gli stessi possano essere sottoposti a tortura, in violazione dell’art. 3 della Convenzione. Si tratta dei ricorsi Abdelhedi c. Italie (n° 2638/07), Ben Salah c. Italia (n° 38128/06), Bouyahia c. Italia (n° 46792/06), C.B.Z. c. Italia (n° 44006/06), Darraji c. Italia (n° 11549/05), Hamraoui c. Italia (n° 16201/07), O. c. Italia (n° 37257/06), Soltana c. Italia (n° 37336/06). Nei casi Ben Salah, Darraji e Hamraoui, i ricorrenti invocano anche l’articolo 2 della Convenzione (diritto alla vita) e nei casi C.B.Z., O. e Soltana, i ricorrenti invocano l’articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) nei casi Bouyahia e Darraji, i ricorrenti invocano anche l’articolo 6 della Convenzione (diritto ad un processo equo).

In tema di espulsioni verso la Tunisia, si ricorda che l’Italia non aveva ottemperato alle indicazioni della CEDU nel caso Ben Khemais c. Italia (ricorso n° 246/07) dove l’Italia è stata condannata non solo per la violazione dell’articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti), ma anche per la violazione dell’articolo 34 (diritto di presentare un ricorso davanti alla CEDU) della Convenzione. L’Italia infatti non aveva rispettato l’impegno di non ostacolare in nessun modo l’esercizio del diritto di presentare efficacemente ricorso davanti alla CEDU.

Al caso ben Khemais, ne è seguito purtroppo un altro, quello del ex-imam tunisino, Mourad Trabelsi, condannato in Italia per terrorismo internazionale, espulso nel dicembre 2008 dalle autorità italiane verso la Tunisia, nonostante la CEDU avesse indicato all’Italia di non procedere.

In tutti i casi menzionati, la CEDU si riporta al precedente giurisprudenziale Saadi c. Italia, [GC], n. 37201/06, sentenza del 28 febbraio 2008. Leggendo infatti questa pronuncia si comprendono quali siano le condizioni reali esistenti in Tunisia, perché i diritti fondamentali sono compressi a tal punto da far temere che un principio fondamentale come il divieto assoluto di tortura o di trattamenti e pene inumani o degradanti, garantito dall’art. 3 della Convenzione, possa essere violato in quel Paese.