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Sentenza n. 263 del 28 maggio 2009 del TAR Umbria

Permesso CE lungo soggiornanti - Permanenza ultraquinquennale del familiare a carico

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 196 del 2009, proposto da:

xxxxxx xxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. xxxxx, con domicilio
eletto presso xxxxxxxxxxxxxxxxx;

contro

Questura di Perugia; Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,

del decreto CAT. A/12/09/26/Rif./ Imm./cs del 27.2.2009, con cui il
Questore dellla Provincia di Perugia ha respinto l’istanza di rilascio del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo avanzata dalla
ricorrente, nonchè contro ogni altro atto presupposto, connesso e/o
consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27/05/2009 il Pres. Pier Giorgio
Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, cittadina macedone presente in Italia con permesso di
soggiorno in corso di validità, ha fatto domanda per ottenere il “permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, usualmente detto “carta di
soggiorno”, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998.

La richiesta è stata respinta con la motivazione che l’interessata, avendo
ottenuto il primo permesso di soggiorno nel 2005, non presenta il primo e
fondamentale requisito per il rilascio della carta di soggiorno, e cioè la
permanenza regolare in Italia per almeno cinque anni.

E’ seguito il presente ricorso, cui resiste l’amministrazione dell’Interno.

2. In sede di trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, le
parti hanno aderito alla definizione immediata della controversia, ed il
Collegio ritiene di poter procedere in tal senso.

3. Conviene sottolineare, innanzi tutto, che la ricorrente non contesta il dato
di fatto essenziale esposto nella motivazione del provvedimento impugnato: e
cioè che la stessa non è (e tanto meno lo era al momento della domanda)
residente in Italia da almeno cinque anni.

La ricorrente, tuttavia espone che il proprio coniuge è già titolare di carta di
soggiorno, e che ella ha ottenuto il permesso di soggiorno a titolo di
ricongiungimento familiare.

Richiama, dunque, l’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 a norma del quale «Lo
straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in
corso di validità (…) può chiedere al questore il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui
all’articolo 29, comma 1».

Sostiene, pertanto, che una volta rilasciata la carta di soggiorno al
capofamiglia, il beneficio compete senz’altro ai familiari di cui all’art. 29
comma 1 (e cioè quelli che hanno titolo al ricongiungimento, in primis il
coniuge non legalmente separato) anche se non possiedono, personalmente, il
requisito della permanenza quinquennale.

4. Il Collegio ritiene fondata la prospettazione della ricorrente.

L’art. 9 cit. appare inequivoco nel senso che lo straniero che ne possiede i
requisiti può chiedere la carta di soggiorno «per sé e per i familiari».

Dalla piana lettura di questa disposizione emergono due concetti:

(a) che i familiari non hanno bisogno di chiedere personalmente la carta di
soggiorno, ma si giovano della richiesta fatta «per sé e per i familiari» dal
soggetto legittimato;

(b) che la verifica dei requisiti (e in particolare di quello della permanenza
ultraquinquennale) va fatta solo con riferimento al richiedente principale, e
non anche ai suoi familiari.

5. In questa luce, si potrebbe anche sostenere che l’attuale ricorrente non
avesse bisogno, in realtà, di presentare un’apposita domanda a proprio nome,
bastando la domanda fatta dal coniuge (se questa è stata presentata, come è
ragionevole immaginare, per l’intero nucleo familiare).
In ogni caso, dal momento che l’interessata ha presentato la domanda, questa
poteva essere respinta solo per motivi diversi dal difetto del requisito della
permanenza quinquennale. Ad esempio, poteva essere respinta con
l’argomento che l’interessata si trova in una delle situazioni ostative indicate
dall’art. 9, comma 4 (soggetto pericoloso per l’ordine pubblico, etc.). Ma non
è questo il caso.

6. Per completezza, si può chiarire che chi consegue la carta di soggiorno
unicamente in quanto familiare, rimane logicamente esposto a perdere
automaticamente il titolo qualora lo perda il capofamiglia, oppure quando
venga meno la relazione familiare (ad es. per cessazione della convivenza,
scioglimento del matrimonio e simili).

Sotto questo profilo, in effetti, vi è differenza fra la situazione in cui si troverà
l’attuale ricorrente una volta ottenuta la carta di soggiorno «quale familiare del
titolare principale» e la situazione in cui si troverebbe, se possedesse
personalmente tutti i requisiti (che allo stato non possiede) e ottenesse la carta
di soggiorno a titolo autonomo.

Ma, fatto questo chiarimento, il ricorso va accolto.

7. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese legali che liquida nella
misura di Euro 2.000 oltre agli accessori di legge (ivi compreso il rimborso del
contributo unificato, ove versato) ed alle spese successive che occorrano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27/05/2009 con
l’intervento dei Magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Annibale Ferrari, Consigliere

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO