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Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20912 dell’11 ottobre 2011

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Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20912 dell’11 ottobre 2011

L’autorità amministrativa e il giudice, nel valutare la domanda di asilo politico, ex art. 10 Cost, devono acquisire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per valutare la domanda dello straniero. A seguito di ricorso contro la decisione della Commissione territoriale per riconoscimento dello status di rifugiato di Milano, ad un cittadino del Togo, figlio di un esponente del partito di opposizione del suo stato d’origine, era stato riconosciuto il diritto di asilo ex art. 10 della Costituzione da parte del tribunale di Milano. Avverso tale decisione, il Ministero dell’Interno proponeva appello che veniva accolto dalla Corte di Appello .  La Suprema Corte di Cassazione , evidenziando le carenze nella motivazione della Corte d’Appello nel motivare la decisione, non attribuendo la necessaria importanza alle violenze subite dal cittadino straniero dovute  all’appartenenza del padre del richiedente al partito di opposizione , ha ricordato che, in base alla Direttiva 2004/83/CE, recepita in Italia dal  d.lgs n. 251/2007,   “ l’autorità amministrativa esaminante e il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni e acquisire tutta la documentazione necessaria”