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Sanatoria 2012 – Illogico e irrazionale il non poter convertire il permesso per “assistenza minore” in “motivo di lavoro”

Contributo di Paola Silvestri

In riferimento alla corrente regolarizzazione dei lavoratori stranieri introdotta con norma transitoria dal D.lgs 109/2012, il Ministero dell’Interno – Dip. P.S. con circolare n. 7809 del 12/09/2012 ha precisato che la procedura di regolarizzazione può essere attivata anche nei confronti dei lavoratori stranieri, presenti ininterrottamente almeno alla data del 31.12.2011, titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi che non autorizzano lo svolgimento di attività lavorativa o autorizzati a permanere sul territorio nazionale per un periodo temporale delimitato.
Rientrano in questa ultima categoria i titolari di permesso di soggiorno per “assistenza minore” rilasciato ai sensi dell’art. 31 del TU Immigrazione, tipologia di permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo di autorizzazione al soggiorno ma per la quale non è ammessa la conversione in motivo di lavoro.

Ed anche i titolari di permesso di soggiorno per “motivi umanitari” rilasciato dal Questore ai sensi dell’art. 11 comma c-ter DPR 394/99, in quanto le Questure ritengono che tale permesso non sia convertibile, nonostante l’art. 14-comma 3- dello stesso DPR ( Conversione del permesso di soggiorno) se bene interpretato stabilisca che con il rinnovo deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta.

Dato che il regime transitorio introdotto dall’art. 5 del D.lgs 109/2012 è rivolto ai datori di lavoro che impiegano “irregolarmente” alle proprie dipendenze lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno alla data del 31.12.2011, i suddetti titolari di permesso di soggiorno per “assistenza minore” o per “motivi umanitari” possono accedere alla regolarizzazione ed ottenere pertanto un permesso di soggiorno per motivo di lavoro solo se il rapporto di lavoro che hanno in corso è irregolare.

Rimangono pertanto esclusi dalla possibilità di regolarizzare definitivamente la propria posizione di soggiorno in Italia tutti quegli stranieri che, autorizzati al soggiorno per un periodo di tempo delimitato da norme speciali di carattere umanitario o di tutela dei minori, hanno in corso regolari rapporti di lavoro dipendente, spesso con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Si tratta di stranieri in situazioni meritevoli di tutela e spesso presenti in Italia da molto tempo, i quali nonostante svolgano regolare attività lavorativa, rimangono da anni nell’impossibilità di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro, con conseguenti limitazioni all’esercizio del diritto all’unità familiare e rischio di dover abbandonare il territorio nazionale, dove sono ormai radicati e bene integrati, al venir meno delle condizioni che hanno determinato il rilascio in loro favore del permesso di soggiorno temporaneo.

Inoltre, i titolari di autorizzazione al soggiorno rilasciata dal Tribunale per i minorenni, ex art .31 comma 3 TU immigrazione, alla scadenza del titolo di soggiorno posseduto sono costretti ad interrompere il rapporto di lavoro in corso in attesa dell’esito della domanda di proroga dell’autorizzazione concessa, il cui iter dura mediamente dagli 8 ai dodici mesi.

Paradossalmente quindi l’attuale normativa di settore, mentre giustamente offre un’opportunità di regolarizzazione ai lavoratori stranieri clandestini, illogicamente e irrazionalmente penalizza proprio i lavoratori stranieri più meritevoli di tutela.

Alla luce delle suddette considerazioni si chiede, in occasione della sanatoria in corso, un immediato intervento politico volto alla modifica dell’art. 29 comma 6 D.lvo 286/98, nella parte in cui stabilisce che il permesso di soggiorno rilasciato per assistenza minore consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in lavoro, nonché all’emanazione di una circolare ministeriale che autorizzi le Questure a procedere alla conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal Questore ex art.11 comma c-ter DPR 394/99.

Paola Silvestri, dipendente del Comune di Pisa incaricata della gestione dello sportello pubblico di informazione e consulenza per cittadini stranieri della Società della Salute-Zona Pisana