Deve essere concessa al genitore ricorrente autorizzazione ex art. 31 d. lgs. 286/1998 (T.
U. Immigrazione) valutate le condizioni di vita delle minori le quali subirebbero un danno
psico-fisico da un eventuale allontanamento dal territorio italiano o anche da uno soltanto
dei genitori. Detta autorizzazione deve essere concessa anche al genitore con un
precedente penale per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti ma assai
risalente nel tempo (tredici anni fa), con pena estinta per esito positivo dell’affidamento in
prova.
Avv. Michele Orsitto del Foro di Pisa
Riferimenti normativi
artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost
art. 31 d. lgs. 286/1998
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Tribunale per i Minorenni di Firenze, decreto del 24 marzo 2015