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Nigeria – Un paese interessato da gravissime violenze di criminalità e da alti livelli di insicurezza

Due decreti del Tribunale di Genova, giugno 2020

Proponiamo due decreti del tribunale di Genova in cui emerge in modo dettagliato come nella valutazione della richiesta di protezione umanitaria si debba tenere conto della gravissima situazione di insicurezza e violenza presente nel Paese.

Nel primo caso di specie, “in relazione ai fattori oggettivi di vulnerabilità, assume rilevanza la situazione di gravissima insicurezza e di grave carenza nel sistema di polizia, del quale il ricorrente avrebbe avuto bisogno e che lo hanno indotto a partire per non essersi sentito adeguatamente protetto. (…) tra gli intervistati ai fini del rapporto dell’UNODC/NBS, il 27% risulta avere pagato tangenti regolarmente, il 4% le ha pagate in alcune occasioni, rifiutandone altre e solo l’1,3% ha rifiutato tutte le richieste di tangenti e tra quelli che hanno rifiutato di pagare, il 56% afferma di aver subito conseguenze negative soprattutto quando la pretesa fosse derivata dalla polizia o da un funzionario di pubblica utilità. Solo il 3,7% dei cittadini a cui è stato chiesto di pagare una tangente, ha denunciato. I motivi di un così basso numero di segnalazioni è stato individuato nel fatto che chi denuncia non trova tutela: nel 33,7% dei casi la denuncia non ha prodotto conseguenze; nel 20% dei casi ai querelanti è stato sconsigliato di proseguire nella denuncia mentre il 9,1% ha affermato di aver subito conseguenze negative per aver segnalato il caso. Per questi motivi, coloro che non hanno segnalato alle autorità i casi di corruzione, hanno affermato che denunciare sarebbe stato senza senso perché a nessuno sarebbe importato (34,6%), che la corruzione è talmente comune che denunciare non avrebbe fatto alcuna differenza (33,4%; in alcuni casi però, la denuncia non è stata effettuata per mancata conoscenza dell’autorità a cui rivolgersi (6,5%) o per paura di subire rappresaglie (5,8%)).
Nonostante gli sforzi per debellare il fenomeno, l’US DoS afferma che il governo manca di effettivi meccanismi per indagare e punire la corruzione, in particolare all’interno delle forze di polizia (cfr. Transparency International Corruption Perception Index, Country Profile – Nigeria; UNODC/NBS, Corruption in Nigeria. Bribery: public experience and response, luglio 2017 Adetula David, DSS, EFCC, or the police: who should have arrested the judges?, in Ventures, 10
“.

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Tribunale di Genova, decreto dell’11 giugno 2020

Nel secondo caso i Giudici hanno ravvisato “profili di vulnerabilità soggettiva nella fuga da un paese interessato da gravissime violenze di criminalità comune” aggiungendo che a questo un “ottimo percorso integrativo riconosciuto dai responsabili del CAS e da quelli della cooperativa presso la quale lavora, risultando comprovato un eccellente impegno finalizzato all’integrazione nel tessuto sociale e professionale italiano, confermato anche dall’assenza di segnalazioni da parte della Questura.
Un percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato nel proprio paese, dal quale è assente da alcuni anni. In tale situazione, se il richiedente tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.
Il ricorrente ha inoltre documentato le proprie esperienze lavorative, il proprio impegno nella ricerca di una sistemazione che lo possa rendere economicamente autosufficiente in modo regolare, sussistendo l’obiettiva speranza di una evoluzione in melius con un permesso per motivi di lavoro. La prospettiva che il ricorrente possa richiedere un permesso per motivi di lavoro, giustifica ulteriormente il riconoscimento della protezione umanitaria (cfr: Cass., ord. 7 luglio 2014, n. 15466; Cass. 19 febbraio 2015, n. 3347, cass.civ.sez.I 4455/18, Cass. 6879 del 2011; 4139 del 2011; 24544 del 2011; Cass. ord. 23 maggio 2013, n. 12751). (…)
Va poi ricordata la situazione di particolare insicurezza della regione, prevalentemente dominata dal conflitto del Delta del Niger, produttori di petrolio, dove la popolazione locale non beneficia del reddito dell’industria petrolifera
“.

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Tribunale di Genova, decreto del 13 giugno 2020