Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Libano. Il tribunale Speciale per il Libano condanna Salim Ayash per la strage che ha ucciso il primo ministro Rafiq Hariri

di Maria Stefania Cataleta, avvocatessa per i diritti umani *

Un mesa fa, il Tribunale Speciale per il Libano, con sede all’Aia, ha condannato un membro di Hezbollah, Salim Ayash, per l’attentato del 14 febbraio 2005 durante il quale persero la vita l’ex Primo Ministro libanese Rafiq Hariri e altre 21 persone. Gli altri tre coimputati sono stati giudicati non colpevoli. Tuttavia, il Tribunale ha precisato che non esistono prove del coinvolgimento di Hezbollah nell’attentato, coinvolgimento che, se provato, avrebbe contribuito a destabilizzare il Paese dei cedri già duramente colpito dall’esplosione nel porto di Beirut, per la quale il movimento libanese Hezbollah ha fermamente negato il proprio coinvolgimento. Hezbollah poteva avere un interesse nell’omicidio di Hariri, così come anche la Siria, ma il Tribunale internazionale ha decretato che non ci sono prove di un suo coinvolgimento in quell’attentato.
I quattro imputati sono stati giudicati in contumacia in ragione del rifiuto, da parte del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, di consegnarli alla giustizia. Il Tribunale Speciale per il Libano, infatti, è stato molto criticato e non riconosciuto nella sua legittimità sopratutto dagli sciiti.

Le vicende connesse alla creazione del TSL s’inseriscono in una situazione di grave instabilità dell’ordine democratico, in cui il Libano era precipitato dopo l’attentato terroristico del 14 febbraio. Si trattava in realtà d’una instabilità precedente all’attentato, che quest’ultimo aveva certamente esacerbato, ampliando così il rischio di altri attentati di pari gravità.
Il fallimento nella ricerca della verità a livello nazionale ha spinto ad una soluzione unica che, nonostante le differenze ed analogie con le altre giurisdizioni dello stesso tipo, non ha precedenti sul piano internazionale.

Se consideriamo la genesi della creazione del TSL, occorre sottolineare che l’intervento internazionale (poiché si tratta di una giurisdizione delle Nazioni Unite) relativamente all’attentato che causò la morte dell’ex primo ministro Hariri avvenne in seguito alla richiesta del capo del governo libanese in carica in quel momento, che aveva preso atto dell’impossibilità di stabilire la verità e d’ottenere giustizia a livello nazionale. La situazione di precarietà istituzionale del Libano ha in seguito comportato delle difficoltà nel processo di ratificazione del progetto di Accordo tra il Consiglio di Sicurezza e la Repubblica Libanese – che l’aveva firmato – finalizzato all’istituzione d’un Tribunale Internazionale competente a giudicare su questo crimine. Il 30 maggio 2007 le esitazioni nel processo di ratifica costrinsero il Consiglio di Sicurezza ad agire sulla base del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite ed a dare unilateralmente attuazione all’Accordo tra Libano e Nazioni Unite sulla creazione del TSL, unitamente allo Statuto ad esso allegato, che ne costituiva parte integrante. Il TSL fu dunque istituito con la Risoluzione 1757/2007 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sulla base d’un accordo che possiamo definire imperfetto, allo scopo di perseguire i responsabili dell’attentato. Tuttavia, nonostante sia stato istituito in virtù del Capitolo VII della Carta, il TSL non può essere considerato organo sussidiario del Consiglio di Sicurezza.
L’instabilità a livello nazionale che aveva portato alla Risoluzione 1757 fu confermata un anno dopo dalla Risoluzione 1701 dell’11 agosto 2006, che mise fine al conflitto libanese scoppiato un mese prima, esattamente il 12 luglio, tra Israele ed Hezbollah, il quale era considerato dai suoi avversari politici come una sorta di Stato nello Stato.

Bisogna tener conto che, già nei decenni precedenti, il Consiglio di Sicurezza era intervenuto con diverse risoluzioni per sostenere un Paese spesso in difficoltà nel mantenere la propria integrità territoriale e la propria sovranità. L’aggravarsi della situazione interna libanese può pertanto porsi in relazione al conflitto scoppiato nel 2006, un anno dopo l’assassinio di Hariri, che ha costretto ancora una volta il Libano a richiedere l’intervento delle NU. In questo caso, era necessario intervenire per rimuovere il blocco marittimo ed aereo imposto da Israele, il 12 luglio 2006, allo scopo di prevenire rifornimenti di armi via mare a Hezbollah. La necessità dell’intervento della FINUL e, in generale, il via libera libanese all’intervento della comunità internazionale per preservare e consolidare la propria autorità di governo, ha indotto parecchi esperti ad accogliere favorevolmente le ingerenze internazionali nella questione libanese. La natura sui generis del conflitto del 2006 dimostra che il Libano non era certo estraneo a situazioni politiche assai complesse e particolari, tali da esigere soluzioni internazionali specifiche.

Ancora una volta quindi, con la Risoluzione 1757, si è inteso intervenire giuridicamente dall’esterno per ristabilire l’ordine democratico in Libano, di fronte ad una situazione di debolezza e di stagnazione interna che avrebbe potuto destabilizzare ulteriormente il Libano e l’intero Medio Oriente. Effettivamente il problema non è mai stato limitato alla regione, ma ha sempre coinvolto l’intera comunità internazionale e non è un caso che le risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza dopo l’attentato contro Hariri siano inserite nell’ambito della “questione mediorientale”.

L’istituzione del TSL rientra dunque in un contesto di grande turbolenza ed è quindi legata alla necessità di tutelare una regione caratterizzata da un’instabilità ritenuta una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale (situazioni che giustificano l’intervento del Consiglio di Sicurezza sulla base del Capitolo VII), soprattutto dopo l’attentato. Attentato che va letto alla luce del fatto che Hariri si opponeva alla pesante ingerenza della Siria – accusata di mirare, insieme all’Iran, allo sviluppo del potere sciita in Medio Oriente – nella politica interna del Libano. Ben lungi dal rappresentare una minaccia per la sovranità del Paese dei cedri, la risoluzione 1757 tendeva al contrario alla salvaguardia della sovranità libanese contro qualsivoglia minaccia esterna, e di conseguenza mirava a preservare la pace nella regione mediorientale. Infatti l’atto terroristico del 14 febbraio 2005 venne considerato dal Consiglio di Sicurezza una minaccia contro la pace e la sicurezza internazionale, al punto che, secondo la risoluzione n. 1636/2005, “non verrà tollerata nessuna messa in causa della stabilità del Libano”.

Altri attentati di analoga gravità hanno scosso il Paese in seguito. A tale riguardo, occorre riportare l’attenzione su due episodi dinamitardi verificatisi nella capitale libanese negli anni scorsi. Il primo, avvenuto il 19 ottobre 2012, nel quale ha perso la vita il Generale Wissam al-Hassan, uno dei maggiori ufficiali dell’intelligence libanese, alleato dell’opposizione anti-siriana, il blocco denominato “14 marzo”, e sostenitore dei ribelli sunniti in lotta per deporre il governo di Bashar Al-Assad in Siria. Il secondo, di portata nettamente maggiore, ha avuto luogo il 15 agosto 2013 contro una roccaforte di Hezbollah alla periferia di Beirut. Esso, secondo diversi osservatori, è da ricollegarsi all’attuale conflitto interno siriano, il quale comporta indubbiamente ricadute sul già precario equilibrio politico libanese. In particolare, si ritiene che esso possa essere una ritorsione di gruppi sunniti per il supporto fornito da Hezbollah al governo siriano di Bashar Al-Assad.

In base a quanto previsto dall’articolo 1 dello Statuto del TSL, previo accordo delle parti e con il consenso del Consiglio di Sicurezza, la giurisdizione del Tribunale potrebbe estendersi anche a individui responsabili di attacchi o attentati verificatisi successivamente al 12 dicembre 2005, purché connessi, secondo i criteri stabiliti dalla giustizia penale, all’attentato del 14 febbraio 2005, e di natura e gravità simili a esso.
Ad aprile 2013, nel corso di tre diversi episodi, i database del tribunale sono stati violati e le identità di diversi testimoni svelate. Tali episodi possono, potenzialmente, essere considerati come interferenze nell’attività giudiziaria del Tribunale.

Come accaduto per tutte le giurisdizioni penali internazionali, anche il TSL ha suscitato forti critiche. Più precisamente, il Tribunale è stato accusato d’essere una creatura degli Stati Uniti e d’Israele, il che ricorda le tradizionali critiche contro la giustizia penale internazionale, stigmatizzata come giustizia del più forte. Le contestazioni e la diffidenza provengono soprattutto dalla fazione politica pro-siriana legata a Hezbollah, un movimento religioso di matrice islamica al centro delle tensioni confessionali, ma che è allo stesso tempo anche un partito politico, opposto naturalmente a quello di Rafic Hariri. Paradossalmente, il partito di Hezbollah è entrato a far parte del governo proprio nella primavera del 2005, vale a dire dopo l’ondata di democratizzazione causata dall’omicidio di Hariri e sfociata nella grande manifestazione popolare del 14 marzo. Hezbollah, che dunque racchiude in sé una identità religiosa ed una nazionalistica, è anche un gruppo armato in passato ritenuto dall’Occidente un movimento terrorista, il cui segretario generale è Hassan Nasrallah, rappresentante in Libano dell’Iran di Khamenei. Nasrallah è ritenuto l’artefice dei successi della resistenza islamica contro l’esercito israeliano nel Sud Libano e per questo è molto ammirato nel mondo arabo e musulmano. Sfuggito a numerosi attentati, il capo carismatico di Hezbollah è considerato un pericolo pubblico internazionale dallo Stato di Israele e dagli Stati Uniti. Invero, il gruppo armato rifiuta l’egemonia delle superpotenze, rivendica una “società della Resistenza” contro Israele e, forte della fratellanza iraniana e siriana, concorre direttamente con le autorità pubbliche riguardo alla protezione militare dei cittadini libanesi. Di fatto, Hezbollah è uno Stato nello Stato, di cui il Consiglio di sicurezza aveva chiesto il disarmo.

Aspre critiche dello stesso tenore provengono anche da parte degli accademici, poiché il TSL sarebbe espressione d’una ingerenza nelle questioni nazionali, in quanto è chiamato a giudicare un illecito penale di diritto interno. In tale prospettiva il Tribunale rappresenterebbe quindi un’ingerenza in una materia ritenuta di competenza riservata.

Noi pensiamo che in realtà, a prescindere dai conflitti confessionali interni, non sia ravvisabile alcuna imposizione riguardo alla costituzione del TSL, in ragione della precedente richiesta delle autorità libanesi di creare un tribunale a carattere internazionale. Del resto, la richiesta d’intervento internazionale è stata reiterata in parecchie circostanze e non è quindi frutto d’imposizione dovuta ad occasionali congiunture, bensì espressione d’una presa di coscienza e di un’ammissione dei limiti nazionali nell’amministrare in modo regolare la giustizia, ciò che ha indotto le autorità libanesi a ritenere necessaria la creazione d’un tribunale internazionale. Si trattava quindi d’una richiesta che, data la gravità dei fatti, era stata formalmente, direttamente e spontaneamente indirizzata dal governo libanese al Consiglio di Sicurezza. L’instabilità democratica libanese, aggravata dall’incapacità di garantire una giustizia affidabile, indipendente ed imparziale, rendeva dunque instabili le fondamenta dello Stato di diritto. D’altra parte, le esitazioni nella ratifica dell’Accordo hanno poi implicitamente confermato tale incapacità e la situazione di blocco istituzionale.
L’inosservanza della ritualità procedurale nel processo di ratificazione del progetto d’Accordo non è in grado d’inficiare la libera manifestazione del consensus e la ratio giuridica dell’Accordo; d’altra parte, il permanere del rischio che venissero perpetrati altri fatti criminali della stessa entità ha creato le condizioni per agire ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, trattandosi di una situazione che minacciava la pace e la sicurezza internazionali.
Inoltre occorre mettere in evidenza la mancanza di credibilità ed affidabilità dell’inchiesta condotta dalle autorità nazionali, che aveva già portato alla creazione d’una Commissione d’inchiesta internazionale indipendente. Si trattava d’un organo che doveva inizialmente limitarsi ad aiutare le autorità libanesi nell’inchiesta interna, ma che ha visto poi accrescersi le proprie prerogative man mano che prendeva corpo la necessità di creare un Tribunale Speciale e che si susseguivano in Libano altri omicidi politici di elementi anti-siriani ed emergeva nel corso delle indagini un’intensa attività di depistaggio.

I primi risultati dell’inchiesta avevano rivelato la costante presenza dei servizi siriani – il che sollevava forti dubbi sull’indipendenza delle autorità giudiziarie nazionali – ed anche gravi irregolarità nella raccolta degli elementi di prova; emergeva l’assenza di volontà di giungere alla verità e di combattere l’impunità. La situazione faceva chiaramente vacillare dalle fondamenta lo Stato di diritto, compromettendo di conseguenza l’ordine democratico del Libano.
La progressiva internazionalizzazione della Commissione d’inchiesta, con l’applicazione di metodi d’indagine conformi agli standard internazionali, implicava la crescente necessità di creare un tribunale davvero indipendente, in cui il dossier del Procuratore sarebbe stato costituito dai risultati dell’inchiesta. Di conseguenza, l’adozione – accanto alle norme di diritto libanesi – dei più elevati standard internazionali in materia di procedura penale ha assicurato una certa garanzia dei diritti della difesa già nella fase preliminare all’inizio dell’attività del TSL. Si tratta d’un aspetto importante, che valorizza i risultati dell’inchiesta e quindi rafforza la credibilità del processo innanzi al TSL, così come è emerso nel processo che si è appena concluso e che ha visto la condanna soltanto di uno dei quattro imputati.

Nello scenario attuale del Libano, è tutta da dimostrare la matrice dell’esplosione nel porto di Beirut dello scorso 4 agosto, se colposa o dolosa, il che cambierebbe, con molta probabilità, anche l’orizzonte giurisdizionale, interno o internazionale, poiché disgraziatamente in Libano la storia si ripete.

* Maria Stefania Cataleta è avvocatessa per i diritti umani ed attivista di associazioni nazionali ed internazionali come Amnesty International e l’Association Europeenne pour la Défense des Droits de l’Homme. E’ l’unica avvocatessa italiana ammesso al patrocinio nel Tribunale Internazionale europeo.